Legge 3 Agosto 2007 n.123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

(GU n.185 del 10-8-2007 in vigore dal 25-8-2007)

Art. 3 (Modifiche all'art.7 della 626/94)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione di appalto e di subappalto, di cui agli art 1559 (somministrazione), 1655 (appalto - d'opera o di servizio) e 1656 (subappalto) del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.


Art. 8 (Modifiche all'articolo 86 del Codice di cui al decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163)


Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caretteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.


Art. 6 (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografica, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavori, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art.9 (Modifica del decreto Legislativo 6 Giugno 2001, N.231)

Estende anche ai delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, "commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" la disciplina che regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con una applicazione di "una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote" (1 quota= 258,00 - 1549,00 €)

Commenti

INFOTEL ha detto…
Con la legge 3 agosto 2007, n.123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia” è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto,
un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (di seguito DUVRI) ed è
stato modificato l’art. 86 del codice degli appalti relativo al “criteri di valutazione delle
offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all’ esclusione di ribassi d’asta per il
costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell’art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla
pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o più decreti legislativi per il “riassetto e la
riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro”.

La prima novità di rilievo operata dalla L. n.123/2007 è contenuta nell’art. 3, comma 1,
lett.a), il quale modifica l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626,
riguardante il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
La disposizione novellata prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente di
promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso
l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le
misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze”. La medesima disposizione aggiunge
che “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Un’altra importante novità è stata introdotta con l’art.8 della L.123/07, che modifica il
comma 3 bis dell’art. 86 D.Lgs.163/06 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che
“Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter
dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere
comunque soggetto a ribasso d’asta”.

Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel
comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere dalla
stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese
dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività.
Naturalmente, in sede di verifica dell’anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà
valutarne la congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.
Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture
data la natura generale del principio esposto all’art. 86 comma 3 ter, che il costo della
sicurezza sia suscettibile di ribasso.
Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche già insorte nell’applicazione
delle nuove disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture, l’Autorità ha proceduto
ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti dell’ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani, dell’UPI – Unione delle Province d’Italia, di ITACA – Istituto per
l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, del Ministero del
Lavoro e Previdenza – Direzione Generale per le politiche Previdenziali, del Ministero
della Solidarietà Sociale – Direzione Generale della Tutela Cond. Lav., dell’ANCE –
Direzione Generale Relazioni Industriali e Direzione Generale Sicurezza Costruzioni,
dell’ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili, della CNA Costruzioni – Conf. Naz.
Artig. Piccola e Media impresa, della CONFAPI, della CONFINDUSTRIA,
dell’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza, della FILCA – CISL, della FILLEA
– CGIL, dell’INAIL, dell’INPS, di ASSTRA – Associazione Trasporti, dell’ANAEPA, della
FILCAMS – CGIL, della TUCS – UIL, della FISASCT – CISL, della FENEAL –UIL.
In tali audizioni è emersa l’importanza della tematica sulla sicurezza e l’esigenza di un atto
di indirizzo dell’Autorità che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese;
sono stati, inoltre, forniti importanti contributi che hanno concorso a chiarire alcuni aspetti
della normativa in materia.
Ritenuto in diritto
Le citate novità introdotte dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza creano difficoltà
operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle
forniture, poiché, non c’è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per
gli appalti di lavori (D.lgs n.494/96 e D.P.R n.222/2003), che dia indicazioni specifiche sia
sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.
Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:
A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
B. Valutazione dei costi della sicurezza;
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato art.7
comma 3, del Dlgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori
autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve
dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla
prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”.
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà
espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l’art. 7
del citato D.lgs n.626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non
fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in
cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri
dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto
trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per
ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario
indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli
oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione
dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per
escluderne l’esistenza.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero
titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività
appaltata),.
Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza
le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi
sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione
Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono
all’interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente
(scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in
genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si
svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in
particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con
riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma
anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali
i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.
Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
• la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o
procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per
esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con
l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza
e coordinamento, come precisato nel seguito);
• i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante,
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
• i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il
DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima
dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di
situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di
affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere
inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi
necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del
contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti
nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96, per i quali occorre redigere il Piano di
sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono
contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare
necessaria la redazione del DUVRI.
Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al
contratto di appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla
eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche
tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli
offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e
deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.
B. Valutazione dei costi della sicurezza
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si
può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’art. 7 comma 1 del DPR
n.222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare :
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni
interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o
inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro
committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui
un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata
con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono
essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso
d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il
direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i
costi della sicurezza anche all’impresa subappaltatrice.
Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di
presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici) o quando
emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal
codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la
necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli
oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l’opportunità da parte della
stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad
imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.
Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede
la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare
modifiche al documento già posto a base d’appalto.
In analogia a quanto previsto dall’art.131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi,
prevedersi in tale fase la possibilità per l’appaltatore di presentare proposte integrative al
DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione
da parte delle stazioni appaltanti. L’art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti
che entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,
l’appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.
Si evidenzia, quindi, l’opportunità di inserire nel capitolato d’oneri una apposita dicitura, la
quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale
documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta
dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere
integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione
ed a seguito della valutazione del committente.
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
In merito al novellato art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire
se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle
misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di
interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, ivi
compresi quelli a carico dell’impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività.
Per risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche all’art. 86 del
Codice dei contratti pubblici si collocano nell’ambito dei “criteri di valutazione delle offerte
anormalmente basse”, come recita espressamente la titolazione della disposizione citata.
In quest’ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica
della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest’ultimo costo, pertanto, deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori, servizi e forniture. D’altro canto anche l’art. 87, comma 4, allo stesso riguardo
del Codice dei contratti pubblici precisa che “Nella valutazione dell’anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e caratteristiche dei servizi e delle
forniture”.
Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha precisato che “.., per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze
resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di
valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta”.
Infine, occorre rilevare che i rischi dell’attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla
stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le
diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura,
realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.
Sulla base di quanto sopra discende che:
1. per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna
impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da
interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti
a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna
verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante.
Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si
sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla
verifica delle offerte anomale (ad esempio per l’affidamento mediante procedura
negoziata).

Conclusioni
Alla luce delle precedenti considerazioni l’Autorità ritiene che:

A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

a. la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie
attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di
lavoro o nei cantieri;
b. i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a
disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio,
anche non sede dei propri uffici;
c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione
appaltante

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto
compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI,
richiamate in precedenza;

C. per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna
impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento
di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa,
la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze
vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In
fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.