duvri documento di valutazione dei rischi

L'art. 3 della legge 123/07 sosituisce l'art. 7 al comma 3 del D.Lgs. 626/94 nel seguente modo: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

DUVRI WEB
Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."


Tali prescrizioni, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi sia gli Enti privati ma anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici.

comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: “L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”comma aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559 (Somministrazione), 1655 ( appalto d’opera o di servizio) e 1656 ( subappalto) del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

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DUVRI SYSTEM è il software che consente di valutare i rischi di eventuali interferenze in caso di lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi.
In particolare:
  • composizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) da allegare al contratto di appalto o di opera (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)
  • redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008)
La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all’eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.
In particolare:
Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell’azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività.
DUVRI è lo strumento per la redazione del DUVRI, consentendo, quindi, ai datori di lavoro committenti di attuare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze.
Tra le funzionalità di DUVRI si evidenziano:
  • Gestione di più imprese appaltatrici
  • Individuazione rischi ambiente lavorativo
  • Studio interferenze
  • Checklist rischi appaltatore
  • Stima costi della sicurezza
  • Verbale di riunione di cooperazione e coordinamneto
  • Redazione DUVRI in formato rtf

SICURNET - DUVRI concepito e studiato per le soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 rappresenta un valido strumento per effettuare la redazione del DUVRI in caso di appalti o subappalti di lavori forniture o servizi da eseguire all'interno della propria struttura.

Che cos'è il DUVRI ?

"L'art 26 del D.lgs. 81/08 recita : " Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data"


Con il nuovo "Testo unico" quindi, oltre viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contatti d'appalto di lavori servizi e forniture e pertanto molto vicino al D. Lgs. 163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l'obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro,che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'ente stesso.

SICURNET - DUVRI fa parte della Consolle dedicata alla Gestione della Sicurezza Luoghi di Lavoro negli Enti Pubblici: SICURNET

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LAVORO SYSTEM 3.0

FORMAZIONE DIPENDENTI: eliminata la durata e la periodicità dei corsi di formazione come dati obbligatori, possibilità di inserire corsi "una-tantum" senza scadenzarli
FORMAZIONE DIPENDENTI: possibilità di allegare o acquisire da scanner sia la scheda del corso sia l'attestato di partecipazione
FORMAZIONE DIPENDENTI: Possibilità di aggiungere tra i partecipanti il rappresentante legale, datore di lavoro, dirigente, preposto
Banca dati Figure Aziendali
Gestione data fine rapporto lavorativo nei dipendenti. Il dipendente licenziato sarà evidenziato in rosso
FIGURE AZIENDALI possibilità di scadenzare la data della nomina
ELENCO RISORSE: Inseriti tre campi: eventuali anomalie, Provvedimenti adottati, Data prevista. Con relativa modifica nella stampa
Nella check-list dei punti di verifica, aggiunto check NON applicabile
Condivisione in rete degli Archivi di Base
Possibilità di copiare le fasi lavorative da un'unità produttiva all'altra con il drag&drop
Duplica fase di lavoro all'interno della stessa unità produttiva
Nella check-list dei punti di verifica aggiunti i campi del programma di miglioramento (data, costo, incaricato)
Stampa singola fase lavorativa
Stampa DVR, documento rivisto senza tabelle (laddove è stato possibile)
Stampa Elenco del personale
Editor interno InfoWord, per le stampe dei documenti in formato doc, docx , rtf , pdf , html non necessita la presenza di Microsoft Office

VISITE MEDICHE SYSTEM 3.0

Gestione dei Permessi, l'utente dovrà loggarsi come Admin, password Admin
Calcolo Codice Fiscale in automatico nel Rappresentante Legale e nei Dipendenti
Multi-inserimento dei Dirigenti, preposti e RLS
Archivio delle città, cap, provincia per inserimento automatico
Gestione data fine rapporto lavorativo nei dipendenti. Il dipendente licenziato sarà evidenziato in rosso
Filtro per idoneità in Elenco Dipendenti
Rivista stampa Schema Giudizi di Idoneità
Introdotto Medico Curante nella redazione della cartella Sanitaria per la visita medica preventiva e periodica
Cartella sanitaria aggiornata al D. Lgs. 81/08
Stampa Cartella sanitaria
Stampa Visita medica Periodica
Stampa visita medica preventiva
Acquisizione da scanner degli accertamenti integrativi presenti nella cartella sanitaria
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DUVRI SYSTEM 2.0

Stampa DUVRI per fasi di lavoro/reparti
Stampa DUVRI: aggiunte le figure aziendali e gli addetti antincendio e primo soccorso e medico nei dati dell'Azienda committente
Formattate in verticale le pagine dei rischi da interferenza
Possibilità di duplicare i nodi della Redazione DUVRI
Importa Prezzari nei Costi della Sicurezza
Editor interno InfoWord, per le stampe dei documenti in formato doc, docx , rtf , pdf , html non necessita la presenza di Microsoft Office
· Lavoro System versione 3.0· Visite MedicheSystem versione 3.0· Registro Infortuni System versione 3.0· DUVRI System versione 2.0· Registro Antincendio System 3.0

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Commenti

INFOTEL ha detto…
Nuovo decreto legislativo sulla salute e sicurezza sul lavoro
Il primo valore aggiunto: la chiarezza

dott.ssa Cinzia Frascheri
Responsabile nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro
e della Responsabilità Sociale delle Imprese



Lo scopo principale di un intervento legislativo è quello di andare a regolare una determinata materia. Spesso per la difficoltà di tale obiettivo o per la necessità di dover trovare soluzioni mediane tra le diverse priorità, o ancora, per dover rimanere ad un livello generale, comprensivo della grande parte della casistica, il linguaggio e il livello di determinazione dei testi legislativi, hanno mancato di frequente di rispondere a criteri di chiarezza e semplicità. Una mancanza, negli anni, che spesso ha determinato un atteggiamento di resistenza e lontananza dai testi regolativi da parte della maggioranza delle persone (anche quelle più direttamente interessate).

Un buon testo legislativo, oltre ad affrontare e declinare in modo adeguato e puntuale una determinata materia, deve puntare a presentare i concetti contenuti nel modo più lineare, semplice e completo, al fine di incontrare, non tanto, o non solo, la più ampia attenzione, ma di certo la più diffusa comprensione.
Al nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene universalmente riconosciuto, in primis, tale merito. L’intervento di riordino e riassetto che è stato svolto - passando da un corpus normativo composto da più di una decina di testi legislativi diversi, ad un articolato unico di circa trecento articoli - di certo non è stato facile, ma l’intervento di maggior rilievo e valore è stato quello di compiere una profonda riforma che, oltre a modificare ed ampliare alcuni disposti legislativi già vigenti, ha operato significativamente a favore di una completezza informativa e di una chiarezza espositiva di grande rilievo.

Il primo più evidente segnale è rappresentato dall’ampiezza che l’articolo delle Definizioni (art.2), propone. Non si può certo dire che il testo del D.Lgs.626/94 fosse manchevole, tenuto conto che nella storia rimarrà il testo legislativo che ha introdotto in Italia il nuovo concetto culturale, in materia di salute e sicurezza, di una tutela a carattere prevenzionale e partecipativo, ma a supporto delle Definizioni che tale testo proponeva, occorrevano ampie integrazioni dottrinali che, se non fornite nelle aule formative o mediante personali approfondimenti, determinavano nei lettori-attuatori delle carenze informative e conoscitive profonde. In questo senso il nuovo decreto legislativo, rappresenta un importante passo avanti al fine della diffusione della conoscenza e comprensione, non demandando ad altre fonti di informazione la crescita culturale del lettore-attuatore in materia di tutela prevenzionale, ma assolvendo tale esigenza, raccogliendo in un ampio elenco le principali nozioni di base sul tema.

Anche in relazione ai rischi, la chiarezza, semplicità e precisione di linguaggio, rappresentano senza dubbio uno degli aspetti di maggior pregio e valore contenuti nel nuovo testo legislativo.

Non trovando di certo la CISL impreparata, tenuto conto dell’azione pressante culturale anticipatoria svolta in questi anni da parte del Dipartimento (anche mediante pubblicazioni specifiche), sul tema dello stress sul lavoro, non si può che salutare con soddisfazione la scelta del legislatore di porre chiarezza nei riguardi di uno dei temi più delicati oggetto di valutazione dei rischi. Escludendo il termine dal campo di intervento della valutazione dei rischi (a favore del termine stress lavoro-correlato, art.28), definitivamente (e finalmente) si è chiarito che solo i potenziali rischi collegati allo stress sul lavoro possono essere oggetto di una adeguata valutazione - preventiva e collettiva - dei rischi. In questo senso, si è chiarito che il mobbing, in nessun caso entra tra le fattispecie che possono essere “oggetto” di analisi dei rischi in ambiente di lavoro, così come gli atti di violenza e gli abusi sessuali (necessariamente, comunque, oggetto di denuncia e perseguibile per legge).

Altrettanta chiarezza la troviamo in merito all’espressione, di grande ampiezza e valore culturale, relativa alle (artt 1 e 28). In questo senso il legislatore ha voluto non porre l’attenzione sulla “questione femminile”, determinando indirettamente un collegamento riduttivo e negativo tra le tutele al femminile in ambiente di lavoro e la complessità e problematicità di analisi dei rischi in loro presenza, ma bensì ha voluto porre in evidenza ed attenzione la tipicità del soggetto che lavora, ponendo a centralità la persona con le sue differenze, determinate in specifico, ma non solo, dall’appartenenza ad un genere, sia esso maschile che femminile.

Diversi sono gli interventi che doverosamente si dovranno compiere nei prossimi mesi sul testo (previsti per legge 12 mesi per le modifiche), tenuto conto della ristrettezza del tempo avuto per compiere un’opera di grande volume, valore e complessità. Ma l’impegno che dovrà essere da parte di tutti perseguito è nel preservare il testo legislativo da qualunque modifica andrà a sottrarre l’alto valore di chiarezza, completezza e riforma che il nuovo testo racchiude. Così sulla rappresentanza, dove il legislatore ha ritenuto di dover ri-affermare, chiarire e potenziare, prima di tutto, l’importanza di una figura di Rappresentanza dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, preoccupandosi solo poi, di determinarne l’effettiva praticabilità.

fonte Cisl
INFOTEL ha detto…
il datore di lavoro committente deve elaborare il DUVRI che deve essere allegato al contratto d'appalto.
per quanto riguarda i cantieri, permangono alcuni problemi interpretativi.
in questo forum, c'è già una discussione DUVRI...Rimando a quest'ultima per quanto riguarda cantieri e DUVRI
INFOTEL ha detto…
La redazione del DUVRI è legata al singolo contratto d'appalto ed è l'art.26 del TESTO UNICO che ne specifica l'obbligatorietà.
L'art. 26 si applica a tutte le attività svolta tanto dal committente quanto dall'appaltatore ( o dal prestatore d'opera o dal somministratore) escluse in parte le attività relative ai cantieri alle quali è dedicato il TITOLO IV del D.LGS. 81/08.
Dall'art. 96, infatti, si evince che la presenza del PSC e la sua accettazione da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici nonchè la redazione del POS da parte di questi ultimi costituiscono adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi ( art 17, comma 1, lettera a) ) e di aggiornamento delle misure di tutela ( art 18, comma 1, lettera z) ),nonchè della redazione del DUVRI appunto ( art. 26 comma 3).
Permane il dubbio interpretativo, invece, nel caso di una sola impresa, dato che in questo caso non c'è il PSC.
Nel caso in cui nei cantieri opera un'unica impresa vi è comunque l'obbligo della redazione del POS da parte dell'impresa e, se il committente è datore di lavoro, questi è tenuto alla redazione del DUVRI.
Quindi, per quanto riguarda le opere pubbliche, se ci sono più imprese il PSC ha comunque gli stessi contenuti del DUVRI ( in termini di studio delle interferenze, nonchè di costi della sicurezza).
Naturalmente, questo è un parere dello scrivente.
INFOTEL ha detto…
Nel DUVRI, quindi, si specificano le aziende legate all'appalto specifico; nonchè tutte le interferenze che ci possono essere.
IL DUVRI è legato alla presenza di interferenze. Nel caso in cui dallo studio del singolo caso, si evince che non si presentano interferenze, conviene comunque redigere un documento in cui si specifica che lo studio delle interferenze è stato fatto e da tale sudio è emerso che non ci sono interferenze.
Per la redazione del DUVRI, utilizzo la soluzione software CONSORZIO INFOTEL DUVRI SYSTEM ed ho contattato telefonicamente l'assistenza, che mi ha guidato passo passo all'utilizzo del software.
INFOTEL ha detto…
Lavoro System è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornato al D.Lgs. n.81 del 09.04.08 (Attuazione ufficiale e definitiva del Testo Unico sulla Sicurezza - ex D.Lgs 626/94).

Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net e Database relazionale Microsoft SQL Server Express) risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso Lavoro System, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, si può effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il software permette di identificare i luoghi di lavoro (reparti, postazioni di lavoro) identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, individuare i soggetti esposti, stimare i rischi considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

Gravità dei danni
Probabilità di accadimento
Numero di lavoratori esposti
Complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione) da adottare
Lavoro System si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.

Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:

Possibilità di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti; per ogni singolo stabilimento sarà possibile inserire i reparti e le singole postazioni di lavoro
Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall’utente
Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
Gestione del programma di miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
Esportazione Anagrafica Aziendale e Dipendenti in Sicurtool
Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente)
Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/08)
Gestione Anagrafica dipendenti con la redazione del Verbale di Consegna DPI e redazione dello storico
Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
Gestione formazione/informazione dei dipendenti
Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
(Modulo Opzionale) Gestione delle visite mediche con scadenziario e storico delle visite
(Modulo Opzionale) Gestione del Registro degli Infortuni
Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
Backup e ripristino dei dati
Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf

Demo su consorzioinfotel.it
INFOTEL ha detto…
Gestione della sicurezza luoghi di lavoro “ Enti Pubblici ”
SICURNET è il software per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 il Consorzio Infotel propone una soluzione software per la gestione della sicurezza dedicata alle fasi lavorative all’interno di un Ente. Lavori di : pulizia, al videoterminale, manutenzione impianti, tinteggiature e tante altre fasi lavorative analizzate e sviluppate in termini di valutazione dei rischi e adozione delle misure preventive e protettive adeguate. I luoghi di lavoro possono essere, settori, uffici, sedi dislocate e per ogni luogo definito viene eseguita la valutazione dei possibili rischi.

Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:

• Possibilità di gestire per ogni settore più uffici o sedi dislocate;
• per ogni singolo ufficio sarà possibile inserire le singole postazioni di lavoro
• Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall’utente
• Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
• Gestione del programma di miglioramento tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
• Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente SICURNET - DUVRI )
• Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/08 , D. Lgs. 163/06)
• Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
• Gestione formazione/informazione dei dipendenti
• Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
• Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
• Backup e ripristino dei dati
• Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf

Demo su consorzioinfotel.it
INFOTEL ha detto…
DUVRI è il software che consente di valutare i rischi di eventuali interferenze in caso di lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi.

In particolare:

composizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) da allegare al contratto di appalto o di opera (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)
redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008)
La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all’eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.

In particolare:

Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell’azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività.

DUVRI è lo strumento per la redazione del DUVRI, consentendo, quindi, ai datori di lavoro committenti di attuare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze.

Tra le funzionalità di DUVRI si evidenziano:

Gestione di più imprese appaltatrici
Individuazione rischi ambiente lavorativo
Studio interferenze
Checklist rischi appaltatore
Stima costi della sicurezza
Verbale di riunione di cooperazione e coordinamneto
Redazione DUVRI in formato rtf

Demo su consorzioinfotel.it
INFOTEL ha detto…
Il DUVRI è stato introdotto dalla Legge 123/2007 ed il Dlgs 81/08 (cd Testo Unico) abrogando quest’ultima, lo riprende all’art.26 comma 3: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.


Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).

Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
INFOTEL ha detto…
Com’è noto, Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo, il cosiddetto Testo Unico, che riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le prescrizioni imposte dal decreto, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici.

Al riguardo il Consorzio Infotel s.c.a r.l - propone il servizio SICURNET, realizzato per venire incontro alle esigenze degli Enti pubblici al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge, che consente la redazione e stampa del DUVRI tramite servizio di consulenza, redazione con il supporto di un sistema informatizzato per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex. 626 con Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro)

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INFOTEL ha detto…
L'art. 3 della legge 123/07 sosituisce l'art. 7 al comma 3 del D.Lgs. 626/94 nel seguente modo: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."


Tali prescrizioni, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi sia gli Enti privati ma anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici.

comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: “L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”comma aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559 (Somministrazione), 1655 ( appalto d’opera o di servizio) e 1656 ( subappalto) del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
INFOTEL ha detto…
l sistema di rappresentanza definito dal Decreto ripropone, in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva comunitaria 89/391/Ce e dagli Accordi stipulati negli anni ’90 dalle Parti sociali, i due istituti fondamentali del sistema attuale:

a) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
b) gli Organismi paritetici.


a) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

• Generalizzazione della presenza del Rls/Rslt -Pur prevedendo gli Accordi ricordati e il D.Lgs.626/94 il diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla dimensione d’impresa, è noto che tale diritto è, ad oggi, inattuato per i molti lavoratori delle micro e spesso anche delle piccole imprese, quindi nella stragrande maggioranza delle imprese italiane, considerando che il 94% di queste ha meno di 10 dipendenti. Il legislatore ha quindi ritenuto di dover introdurre misure correttive alla legislazione vigente considerando che, a fronte dell’opzione attualmente prevista del Rappresentante dei lavoratori aziendale e territoriale, viene di fatto praticata, in molte imprese, una terza via quella della non individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In questo senso va letta la previsione che qualora non si proceda alle elezioni degli RLS le funzioni siano svolte dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale e, conseguentemente l’obbligo da parte di ciascun datore di lavoro di comunicare all’Inail annualmente il nominativo del Rls e, in caso di assenza del Rls aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva al Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (comprensivo delle altre forme di finanziamento previste all’art. 52) che ha come compito prioritario di finanziare l’istituzione, generalizzata a tutti i settori, del Rlst e la sua formazione. Le modalità di funzionamento del Fondo di sostegno, previa intesa con le Organizzazioni sindacali e con le Associazioni imprenditoriali e sentita la Conferenza Stato-Regioni/Province autonome, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, saranno definite mediante Decreto interministeriale.
La generalizzazione della presenza del Rlst, anche per le imprese con più di 15 dipendenti che non abbiano individuato l’Rls aziendale, costituisce, quindi, una delle principali innovazioni introdotte dallo schema di decreto. I compiti e le funzioni del Rslt (art. 48) restano gli stessi del Rls che tuttavia li esercita nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vengono fatti salvi, rispetto alle nuove disposizioni, gli accordi migliorativi o di pari livello.
Si rinvia alla contrattazione la definizione delle modalità di elezione o designazione del Rlst e, in carenza di accordi, ad un Decreto ministeriale (art. 48 c. 2), mentre per le modalità relative all’esercizio delle funzioni il riferimento è a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 50 c. 3).
• Numero minimo dei rappresentanti -Per quanto riguarda il numero degli Rls non sono previste particolari modifiche si rinvia in merito ad accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva .
• Agibilità -Per il monte ore finalizzato allo svolgimento delle attribuzioni, il testo attuale non prevede alcuna innovazione ma rinvia alla contrattazione collettiva. Per i mezzi e gli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, l' Rls dovrà avere accesso, in particolare per quanto riguarda i dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche ai dati contenuti in applicazioni informatiche; considerando che non sarà più previsto il Registro infortuni ma una comunicazione telematica all’Inail relativa agli infortuni che comportino una assenza superiore ad un giorno, per fini statistici e informativi, e superiore a tre giorni, per fini assicurativi (art. 18 comma 1 lettera r).
• Accesso alla documentazione -Lo schema di decreto conferma, oltre ai diritti già previsti dal 626/94, la previsione già individuata dalla Legge 123/07 secondo cui il Rls/ Rslt/di sito riceve, dietro sua richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr), mentre gli Rls del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (Duvri) in presenza di appalti.

Su entrambi i documenti vale il dovere della riservatezza e del rispetto del segreto industriale.

• Formazione

– Per la formazione dei Rls, pur rinviando alla contrattazione collettiva per la definizione di modalità/durata/contenuti si definiscono:

• contenuti minimi;
• durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate;
• aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti.;
• Estensione della presenza del delegato di sito

– La presenza degli Rls di sito è prevista (art. 49) per contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500. In tali contesti l’Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura, attribuzioni che sono peraltro le stesse definite all’art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza. Prime intese sono già state sottoscritte nei porti di Genova, Napoli, Ravenna, Trieste e alla Thyssenkrupp.

b) Gli Organismi paritetici (art. 51)

Relativamente agli organismi paritetici (in coerenza con la definizione che di essi si dà all’art. 2 comma 1 lettera ee), secondo cui tali organismi sono sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento) è stato modificato quanto stabiliva, all’art. 7, la Legge 123/07 secondo cui tali organismi potevano "effettuare sopralluoghi" dei cui esiti dovevano "informare la competente autorità di coordinamento dell’attività di vigilanza".

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo ampliano le funzioni degli Organismi paritetici stabilendo che:

• possano supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possano effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
• trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali;
• trasmettano alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento. •
Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall’art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

(Capo III, Sezione VII)
INFOTEL ha detto…
Le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 negli appalti si evincono dall'art.26.
La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori.
A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art. 26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti.

L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto:

comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.


comma 2 I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
comma 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
comma 5 “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.”
comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.
comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”);
comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.