DECRETO LEGISLATIVO , n. 81

Andranno, dunque, in pensione i vari decreti che per anni sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza e dovremo imparare a conoscere il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in cui sono confluite tutte le norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrate.

Il decreto norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.

Il decreto inolte individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l’oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.

Ribadisce poi l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio.

Non abbiamo ancora proceduto ad un'approfondita lettura del testo, ma possiamo comunque fornire alcune informazioni, sebbene non ancora del tutto ufficiali, sulla base di indiscrezioni ed testi non definitivi che comunque hanno circolato nelle ultime settimane.

Con la pubblicazione del decreto legislativo e con la definitiva versione dell’articolo 90 che, in verità contiene alcune piccole modifiche rispetto all’ultima versione circolata qualche giorno addietro, dovrebbero essere superati i dubbi e le incertezze sull’obbligo di utilizzare il DURC nei lavori provati non soggetti al permesso di costruire.

Ma i principali dubbi dei mesi trascorsi hanno riguardato il problema delle sanzioni ritenute da alcuni eccessivamente pesanti ed onerose, con un peso eccessivo delle stesse a scapito della prevenzione e della formazione.

A tal proposito un senatore, e probabile futuro ministro del Welfare, durante la festa dell’1 maggio ed alla presenza del Capo dello Stato , ha precisato che il prossimo Governo non avrà alcun atteggiamento di rivalsa ed ha ribadito quanto “già detto più volte, cioè che vogliamo superare la lacerazione che c'è stata tra le parti sociali anche se ciò non vuol dire crearne un'altra ma portarla a composizione con pazienza. Noi siamo intenzionati a partire da ciò che si è fatto e soprattutto dal protocollo sul Welfare. E' ovvio che attraverso il dialogo con le parti sociali verificheremo alcune delle cose fatte con approccio pragmatico e senza atteggiamenti di rivalsa o pregiudizi ideologici”.


"È stato introdotto" ha affermato l'attuale Ministro della Salute "il libretto sul rischio sanitario, è stato rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, é stata rinvigorita la figura del medico competente ed è stata promosso l'attività per la formazione dei datori di lavoro".

Gli attuali sottosegretari dei ministeri della Salute e del Lavoro, hanno sottolineato come con questa legge si cerchi di contrastare gli incidenti sul lavoro puntando sulla prevenzione, sulla informazione e sulla formazione dei lavoratori. Secondo i due sottosegretari occorreva infatti fare in modo che "tutti i lavoratori e tutti i luoghi di lavoro fossero tutelati da condizioni di lavoro sicure e contemporaneamente che fossero create condizioni vantaggiose per le imprese che scelgono l'adeguamento agli adempimenti prescritti".

Per l‘aspetto della prevenzione e formazione, l’INAIL ha sottolineato alcune novità che saranno introdotte dal nuovo decreto.

Investimenti e prevenzione. Sulla base dell'articolo 11, L'INAIL finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. L'adozione di buone prassi da parte delle imprese costituirà criterio di priorità per l'accesso al finanziamento.

Fondo di sostegno. Presso l'INAIL sarà costituito un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.

In particolare, il fondo finanzierà le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi. È previsto inoltre il sostegno delle attività degli organismi paritetici.

Sul fronte degli obblighi per le imprese non in regola, sono stati previsti tre mesi in più di tempo per adempiere agli obblighi connessi alle norme sulla valutazione del rischio.

Commenti

INFOTEL ha detto…
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento, cha attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, è stato approvato dall’ultimo Consiglio dei Ministri del Governo Prodi, il 1° aprile scorso e riordina le numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessanta anni.

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico segnaliamo:
- l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il finanziamento delle azioni di formazione e informazione come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali;
- la revisione del sistema delle sanzioni.

Entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione, le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già previsti dal Dlgs 626/1994, come la redazione del documento di valutazione dei rischi.

È previsto l’arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro nei casi di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi o di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione. È invece punibile con l'arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi.

Il nuovo Testo Unico abrogherà numerose leggi, tra cui il Dlgs 626/1994, il Dlgs 494/1996 e l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (primo decreto Bersani).
INFOTEL ha detto…
Entrerà in vigore il 15 maggio prossimo il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le molte novità contenute nel nuovo Testo Unico, analizziamo le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26.

In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.

Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi (leggi tutto), l’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche in corso alla data di entrata in vigore del Testo Unico (15 maggio 2008), di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.