SICURNET - DUVRI

SICURNET - DUVRI concepito e studiato per le soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 rappresenta un valido strumento per effettuare la redazione del DUVRI in caso di appalti o subappalti di lavori forniture o servizi da eseguire all’interno della propria struttura.


Che cos’è il DUVRI ?

L’art 26 del D.lgs. 81/08 recita : ” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”


Con il nuovo “Testo unico” quindi, oltre viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contatti d’appalto di lavori servizi e forniture e pertanto molto vicino al D. Lgs. 163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro,che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.

SICURNET - DUVRI fa parte della Consolle dedicata alla Gestione della Sicurezza Luoghi di Lavoro negli Enti Pubblici: SICURNET

Commenti

INFOTEL ha detto…
Gestione della sicurezza luoghi di lavoro "Enti Pubblici"

SICURNET è il software per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 il Consorzio Infotel propone una soluzione software per la gestione della sicurezza dedicata alle fasi lavorative all'interno di un Ente. Lavori di : pulizia, al videoterminale, manutenzione impianti, tinteggiature e tante altre fasi lavorative analizzate e sviluppate in termini di valutazione dei rischi e adozione delle misure preventive e protettive adeguate. I luoghi di lavoro possono essere, settori, uffici, sedi dislocate e per ogni luogo definito viene eseguita la valutazione dei possibili rischi. Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano: · Possibilità di gestire per ogni settore più uffici o sedi dislocate;

· per ogni singolo ufficio sarà possibile inserire le singole postazioni di lavoro

· Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall'utente

· Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione

· Gestione del programma di miglioramento tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti

· Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente SICURNET-DUVRI )

· Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/08, D. Lgs. 163/06)

· Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione

· Gestione formazione/informazione dei dipendenti

· Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi

· Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web

· Backup e ripristino dei dati

• Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf
INFOTEL ha detto…
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).


Le principali novità

PER I DATORI DI LAVORO:

La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)
PER I LAVORATORI:

Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).