Classificazione della Comunità Europea

Secondo la classificazione della CE (direttiva 93/72/CEE) le sostanze cancerogene sono suddivise in 3 categorie.
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumori.
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:
• adeguati studi a lungo termine effettuati su animali;
• altre informazioni specifiche.
Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa. 
Alcune prove sono state ottenute da opportuni studi su animali, non bastano però per classificare la sostanza nella categoria 2.
Le sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 devono essere contraddistinte con la sigla R45 “può provocare il cancro”, o R49 “può provocare il cancro per inalazione”, mentre quelle della categoria 3 devono essere contraddistinte con la sigla R40 “possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti”. Inoltre le sostanze delle categorie 1 e 2 sono classificate ai fini della etichettatura almeno con il simbolo T (tossico) e quelle della categoria 3 con il simbolo Xn (nocivo).
Secondo la classificazione della CE (direttiva 93/72/CEE) le sostanze mutagene che hanno rilevanza ai fini della legislazione attuale sono divise in due categorie.
Categoria 1: sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi mutageniche per l’uomo. Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:
• adeguati studi su animali;
• altre informazioni rilevanti.
Inoltre il D.Lgs. n. 285/1998 precisa che:
• sono considerati cancerogeni, e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall’indicazione di pericolo“tossico”, i preparati/miscele che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase R45 o R49, che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2, la cui concentrazione supera quella fissata nell’allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell’allegato I allo stesso decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell’allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
• sono considerati mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall’indicazione di pericolo“tossico”, i preparati/miscele che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 1, la cui concentrazione supera quella fissata nell’allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell’allegato I a tale decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell’allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
• sono considerati tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall’indicazione di pericolo “nocivo”, i preparati/miscele che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2, la cui concentrazione supera quella fissata nell’allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell’allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell’allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione (All. A, D.Lgs. n. 285/1998).

Commenti