COPERTURE PORTANTI

ALLESTIMENTO DI PONTEGGI 1

Il montaggio e lo smontaggio di ponteggi deve avvenire secondo le indicazioni riportate nel Pi.M.U.S., documento che il datore di lavoro fa redigere da persona competente, nel quale è descritta la concreta procedura di montaggio e smontaggio ed eventuale trasformazione del ponteggio, inoltre sono riportate le informazioni sulle condizioni di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo. Tale documento deve essere messo a disposizione del preposto che sovrintende alle corrette procedure di esecuzione delle lavorazioni.
Gli addetti al montaggio-smontaggio dei ponteggi devono obbligatoriamente effettuare dei corsi di formazione finalizzati all’apprendimento di tecniche operative per l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Tali corsi teorico-pratici prevedono il superamento della verifica finale di apprendimento con rilascio di un attestato.
La formazione deve essere ripetuta con un modulo di aggiornamento ogni quattro anni.
In linea generale valgono comunque le indicazioni di seguito riportate.
Nel montaggio di un ponteggio metallico fisso devono essere rispettate le indicazioni del fabbricante contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale all’impiego, seguendo le istruzioni riportate negli schemi tipo. In casi particolari non previsti nel libretto, è necessario far redigere un progetto specifico da un tecnico abilitato.
Ogni impalcato di lavoro deve essere provvisto di intavolato completo e di parapetto normale.
Il montaggio e lo smontaggio in sicurezza dei ponteggi si effettua utilizzando un idoneo mezzo di protezione individuale contro le cadute (DPI), composto da un dispositivo di ancoraggio, dall’imbracatura completa e dal relativo dispositivo di collegamento.

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