interpello n. 27/2014

interpello n. 27/2014


Le attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competenteLa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.


L'interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che "tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali,l 'attività di "medicina del lavoro" riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall'art. 13'', chiede di sapere se "risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di "sorveglianza sanitaria" e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008".

Al riguardo si osserva che l'art. 39 al comma 2, del D.Lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
e) dipendente del datore di lavoro.

Al successivo comma 3 che "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffìci che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale attività di medico competente "

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