L’accordo 25 luglio 2012 è intervenuto
anche sul profilo dell’efficacia
temporale degli accordi 21 dicembre
2011; con un’interpretazione
sul piano della tecnica giuridica che
ha destato molte perplessità è stato
stabilito che la data di pubblicazione
e quella di entrata in vigore degli
stessi coincide con quella di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’
11 gennaio 2012.
Tuttavia, questa interpretazione autentica
“semplificatrice” e retroattiva
non appare condivisibile in quanto, tenuto conto che questi
provvedimenti hanno natura regolamentare,
in assenza di una precisa
disposizione in merito contenuta
negli accordi 21 dicembre 2011 ha
trovato applicazione l’art. 10, disp.
sulla legge gen. cod. civ., in base al
quale «Le leggi e i regolamenti diventano
obbligatori nel decimoquinto
giorno successivo a quello della loro
pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto».
Fase transitoria e formazione pregressa
Ulteriori importanti disposizioni dell’accordo
25 luglio 2012 hanno riguardato
la fase transitoria e il riconoscimento
della formazione pregressa
per i datori di lavoroRSPP
(punto 11, accordo 21 dicembre
2011, ex art. 34), i lavoratori, i dirigenti
e i preposti (punto 10, accordo
21 dicembre 2011, ex art. 37); in
particolare, è stato confermato che i
datori di lavoro RSPP,
i lavoratori e i
preposti che, alla data dell’11 gennaio
2012, sono già stati formati in base
alla previgente normativa non sono
tenuti a frequentare i corsi secondo
le nuove regole, fermo restando
che il datore di lavoro dovrà dimostrare
«lo svolgimento di attività formative
pregresse con qualsiasi mezzo
di prova idoneo a dimostrare la durata,
i contenuti e le modalità (ovviamente,
comprensive anche delle prove dell’avvenuto
svolgimento dei corsi) dei
corsi in oggetto».
Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori,
i dirigenti e i preposti è stato
confermato l’esonero dalla frequenza
ai corsi secondo le nuove regole
qualora gli stessi frequentino quelli
tenuti in base alle previgenti disposizioni
entro l’11 gennaio 2013 (ossia
12 mesi a decorrere dall’11 gennaio
2012) ma a condizione che gli
stessi siano stati già organizzati e
approvati «formalmente e documentalmente
» prima dell’11 gennaio
2012; ai fini probatori l’accordo 25
luglio 2012 ha precisato che deve
essere disponibile una documentazione
che provi che, alla data stabilita,
i corsi già erano stati progettati e
pianificati come, per esempio, una
richiesta di finanziamento o di riconoscimento
avanzata per un determinato
corso, un bando, un programma
puntuale di attività che risulti
da un accordo collettivo o,
ancora, un verbale di riunione periodica
(art. 35, D.Lgs. n. 81/2008)
che può rappresentare, in questo
caso, un documento di fondamentale
importanza; non è richiesto, invece,
il requisito della data certa e gli
organi di vigilanza sono espressamente
invitati «a prestare particolare
attenzione nella verifica dei requisiti
appena citati, al fine di dissuadere gli
operatori da un utilizzo fraudolento
delle disposizioni appena illustrate».
Invece, limitatamente alla fase di
prima applicazione dell’accordo 21
dicembre 2011, è stato confermato
che al datore di lavoro che non abbia
già avviato a corsi di formazione
coerenti con il ruolo svolto in azienda
i dirigenti o i preposti in forza alla
propria azienda alla data dell’11
gennaio 2012 è data la facoltà di far
frequentare gli stessi corsi tenuti secondo
le nuove regole che devono
essere conclusi entro e non oltre 18
mesi dalla pubblicazione dell’accordo,
ossia l’11 luglio 2013; è opportuno
evidenziare che, quindi, con
l’accordo 25 luglio 2012 ora anche
per i preposti il termine è stato elevato
a 18 mesi (al punto 11, lettera
a), accordo 21 dicembre 2011, invece,
erano dodici mesi).
Inoltre, l’accordo 25 luglio 2012 ha
stabilito anche che se il lavoratore
alla data dell’11 gennaio 2012 già
svolgeva le funzioni di preposto e in
precedenza già aveva preso parte a
un corso per lavoratori, secondo la
previgente normativa, in questo caso
non sarà tenuto alla ripetizione del
corso ma solo a frequentare entro i
diciottomesi il corso per preposti.
Per quanto riguarda i dirigenti, il
provvedimento ha precisato che
l’esonero dal corso previsto al punto
6, accordo 21 dicembre 2011, è riconosciuto
qualora sia dimostrata la
frequenza a un corso secondo i contenuti
previsti dall’art. 3, D.M. 16
gennaio 1997 (corso per datore di
lavoroRSPP)
pur se di durata inferiore
a 16 ore; occorre evidenziare
che quest’ultima disposizione è innovativa
rispetto al testo dell’accordo
21 dicembre 2011 ed è scomparso
anche il riferimento alla data
del 14 agosto 2013; analogo esonero
è confermato anche in caso di
frequenza, da parte del dirigente,
del modulo “A” per RSPP/ASPP in
base all’accordo StatoRegioni
26
gennaio 2006.
Commenti