Formazione transitoria e formazione pregressa

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L’accordo 25 luglio 2012 è intervenuto anche sul profilo dell’efficacia temporale degli accordi 21 dicembre 2011; con un’interpretazione sul piano della tecnica giuridica che ha destato molte perplessità è stato stabilito che la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore degli stessi coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 gennaio 2012. Tuttavia, questa interpretazione autentica “semplificatrice” e retroattiva non appare condivisibile in quanto, tenuto conto che questi provvedimenti hanno natura regolamentare, in assenza di una precisa disposizione in merito contenuta negli accordi 21 dicembre 2011 ha trovato applicazione l’art. 10, disp. sulla legge gen. cod. civ., in base al quale «Le leggi e i regolamenti diventano obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto». 
Fase transitoria e formazione pregressa 
Ulteriori importanti disposizioni dell’accordo 25 luglio 2012 hanno riguardato la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa per i datori di lavoroRSPP (punto 11, accordo 21 dicembre 2011, ex art. 34), i lavoratori, i dirigenti e i preposti (punto 10, accordo 21 dicembre 2011, ex art. 37); in particolare, è stato confermato che i datori di lavoro RSPP, i lavoratori e i preposti che, alla data dell’11 gennaio 2012, sono già stati formati in base alla previgente normativa non sono tenuti a frequentare i corsi secondo le nuove regole, fermo restando che il datore di lavoro dovrà dimostrare «lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell’avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto». Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori, i dirigenti e i preposti è stato confermato l’esonero dalla frequenza ai corsi secondo le nuove regole qualora gli stessi frequentino quelli tenuti in base alle previgenti disposizioni entro l’11 gennaio 2013 (ossia 12 mesi a decorrere dall’11 gennaio 2012) ma a condizione che gli stessi siano stati già organizzati e approvati «formalmente e documentalmente » prima dell’11 gennaio 2012; ai fini probatori l’accordo 25 luglio 2012 ha precisato che deve essere disponibile una documentazione che provi che, alla data stabilita, i corsi già erano stati progettati e pianificati come, per esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica (art. 35, D.Lgs. n. 81/2008) che può rappresentare, in questo caso, un documento di fondamentale importanza; non è richiesto, invece, il requisito della data certa e gli organi di vigilanza sono espressamente invitati «a prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti appena citati, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate». Invece, limitatamente alla fase di prima applicazione dell’accordo 21 dicembre 2011, è stato confermato che al datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda alla data dell’11 gennaio 2012 è data la facoltà di far frequentare gli stessi corsi tenuti secondo le nuove regole che devono essere conclusi entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, ossia l’11 luglio 2013; è opportuno evidenziare che, quindi, con l’accordo 25 luglio 2012 ora anche per i preposti il termine è stato elevato a 18 mesi (al punto 11, lettera a), accordo 21 dicembre 2011, invece, erano dodici mesi). Inoltre, l’accordo 25 luglio 2012 ha stabilito anche che se il lavoratore alla data dell’11 gennaio 2012 già svolgeva le funzioni di preposto e in precedenza già aveva preso parte a un corso per lavoratori, secondo la previgente normativa, in questo caso non sarà tenuto alla ripetizione del corso ma solo a frequentare entro i diciottomesi il corso per preposti. Per quanto riguarda i dirigenti, il provvedimento ha precisato che l’esonero dal corso previsto al punto 6, accordo 21 dicembre 2011, è riconosciuto qualora sia dimostrata la frequenza a un corso secondo i contenuti previsti dall’art. 3, D.M. 16 gennaio 1997 (corso per datore di lavoroRSPP) pur se di durata inferiore a 16 ore; occorre evidenziare che quest’ultima disposizione è innovativa rispetto al testo dell’accordo 21 dicembre 2011 ed è scomparso anche il riferimento alla data del 14 agosto 2013; analogo esonero è confermato anche in caso di frequenza, da parte del dirigente, del modulo “A” per RSPP/ASPP in base all’accordo StatoRegioni 26 gennaio 2006.

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