Gestione rischi da radiazioni ionizzanti

rischi da radiazioni ionizzanti

Gestione rischi da radiazioni ionizzanti

Sono l'RSPP di una struttura sanitaria privata (ambulatorio di radioterapia).
Nella mia struttura il Servizio di Prevenzione e quello di Radioprotezione (distinti) predispongono per ogni lavoratore due "schede di rischio individuale" ognuno per le informazioni di propria competenza.
Vorrei chiedere se a vostro parere nella documentazione dell'RSPP esiste l'obbligo di riportare o meno la presenza del rischio radiazioni ionizzanti anche se mi è ben evidente che tutte le attività correlate a questo aspetto sono di esclusiva pertinenza dell'Esperto Qualificato che lo riporta sulla sua documentazione. Il dubbio mi sorge dalla differenza tra l'art 3 dell'81/08 che non esclude esplicitamente dal campo di applicazione le radiazioni ionizzanti e l'art 180 comma 3 che li esclude esplicitamente rendendoli di esclusiva competenza del 230/95.


In veste del consulente del ddl l’RSPP ha l'obbligo di evidenziargli i rischi e di supportarlo nella scelta di altri esperti, siano essi il medico conpetente o l'esperto qualificaro. una volta che ha provveduto a valutare la competenza dei soggetti scelti, la sua attività non deve sovrapporsi alla loro ma limitarsi a controllare che svolgano puntualmente i loro compiti.

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