normativa attuale sui campi elettromagnetici

campi elettromagnetici
La normativa attuale sui campi elettromagnetici è fortemente cautelativa perchè non esistono, ancora, prove certe e definitive sugli effetti nocivi di lungo periodo che ta li agenti possono causare; nonostante questo è crescente nei cittadini la preoccupazione per l'inquinamento elettromagnetico, legato alla presenza di campi elettromagnetici artificiali, cioè non att ribuibili ad eventi naturali (campi elettrici generati da fulmini), ma a campi elettrici generati da apparecchiature che utilizzano la propagazione di onde per trasmettere informazioni (telefonia mobile, impianti radio-tv), dagli elettrodotti, e in generale da tutti i dispositivi funzionanti attraverso la rete elettrica.

Tale preoccupazione è legata anche ai complessi e ignoti meccanismi di interazione che le radiazion i non ionizzant i hanno con il corpo umano e l'ambiente, e per le vaghe informazioni sul tema. Il termine mediatico "elettrosmog", più correttamente descrivibile come "relazione tra radiazioni elettromagnetiche e stato di salute", riguarda una serie di agenti fisici inquinanti e diverse patologie potenzialmente correlabili. Inoltre, l'elettrosmog rimane un "nemico nascosto", perché a differenza di altre forme di inquinamento, non può essere avvertito con i normali organi di senso: non si vede, non si sente, non si annusa.

Il 29 giugno 2013 è entrata in vigore la nuova Direttiva Europea 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici che ha abrogato la vecchia direttiva 2004/40/CE e ha obbligato gli St at i membri a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2016.

La nuova direttiva 2013/35/UE apporta alcune modifiche alla direttiva precedente, rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche "non vincolanti", che la Commissione metterà a disposizione almeno 6 mesi prima del 1° luglio 2016.

Per quanto rigua rda la normativa italiana, l'esposizione ai campi elettromagnet ici è attualmente disciplinata dal Titolo VIli, Capo IV del D.Lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissa ta per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 "disposizioni finali" del D.Lgs. 81/2008). Attualmente quindi, dal momento che la nuova direttiva europea ha spostato l'entrata in vigore al l" luglio 2016, non sono sanzionabili le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo IV, Titolo VIli del D.lgs. 81/08. Restano comunque validi gli articoli che obbligano il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore (art. 17 e art. 28). Obbligo, che viene anche ripreso, proprio nel caso degli agenti fisici, dall'art. 181 del Titolo VIII). Tali obblighi quindi sono attualmente vigenti e il mancato adempimento è sanzionabile.

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