In relazione all’aggiornamento
della formazione, l’accordo
25 luglio 2012, nel ribadire per tutte
le figure considerate l’obbligatorietà
quinquennale, molto opportunamente
ha sottolineato che nel caso
del lavoratore questo aggiornamento
temporale (di almeno sei ore) non
comprende la formazione relativa al
trasferimento o al cambiamento di
mansioni e all’introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati
pericolosi, nonché la formazione in
relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi; in tali
casi, infatti, la formazione specifica
andrà immediatamente aggiornata
senza dover attendere lo scadere del
termine quinquennale in coerenza
con i principi di tutela del diritto alla
salute.
Analogamente, nel caso del preposto
lo stesso dovrà limitarsi a frequentare
almeno le 6 ore di aggiornamento
quinquennale (che l’accordo
25 luglio 2012 ha considerato
comprensive delle 6 ore quale lavoratore) solo se è rimasto invariato il
rapporto di preposizione, ossia non
sono registrati mutamenti di sorta
nella sua posizione nell’ambito dell’organizzazione
di riferimento; in
caso contrario, invece, dovrà essere
sottoposto nuovamente alla formazione
particolare aggiuntiva (punto
5, accordo 21 dicembre 2011).
Importanti modifiche sono state introdotte
per quanto riguarda il calcolo
della decorrenza del quinquennio;
infatti, nell’accordo 25 luglio
2012 è richiamata l’attenzione,
in primo luogo, sul fatto che l’obbligo
dell’aggiornamento deve riguardare
anche i datori di lavoro RSPP
(art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/
2008) che già hanno preso parte ai
corsi tenuti ai sensi dell’art. 3, D.M.
16 gennaio 1997, e quelli che in
precedenza erano esonerati dalla
frequenza dei corsi ai sensi dell’art.
95, D.Lgs. n. 626/1994; solamente
per questa ultima categoria il
primo termine dell’aggiornamento
è individuato in 24 mesi dalla data
di pubblicazione del provvedimento
(quindi, il termine e' scaduto l'11
gennaio 2014).
Questa, infatti, è un’eccezione alla
regola generale stabilita nell’accordo
25 luglio 2012 in base al quale,
al fine di «favorire una rapida individuazione,
anche nel caso in cui l’aggiornamento
sia svolto in diverse occasioni
nell’arco del quinquennio»,
per esigenze di semplificazione è
stato stabilito che i cinque anni per
l’aggiornamento dei datori di lavoro,
dei lavoratori, dei dirigenti e dei
preposti decorrano sempre a far data
dal giorno della pubblicazione
degli accordi 21 dicembre 2011
nella Gazzetta Ufficiale ossia l’11
gennaio 2012; pertanto, per i soggetti
già formati a questa data il
quinquennio scadrà sempre l’11
gennaio 2017.
Invece, per i soggetti formati successivamente
all’11 gennaio 2012 il
quinquennio deve essere calcolato
dalla data dell’effettivo completamento
del rispettivo percorso formativo.
Per quanto riguarda, invece, le modalità
di aggiornamento, l’accordo
25 luglio 2012 ha confermato per i
datori di lavoro RSPP
che lo stesso
può avvenire in una o più occasioni
(punto 7, accordo 21 dicembre
2011, ex art. 34) e con riferimento
anche alle altre figure (lavoratori,
preposti e dirigenti) una parte non
superiore a 1/3 del percorso di aggiornamento
(pari a 2 ore) può essere
validamente svolta anche per
mezzo della partecipazione a iniziative
come convegni o seminari, a
condizione, però, che nel corso degli
stessi siano trattati le materie indicate
ai punti 7, accordo 21 dicembre
2011, ex art. 34, D.Lgs. n. 81/
2008, e 9, accordo 21 dicembre
2011, ex art. 37, e che sia prevista
una verifica finale di apprendimento;
invece, la restante parte del percorso
di aggiornamento, pari a 4
ore, dovrà comunque essere svolta
nel rispetto delle regole (quali, per
esempio, quelle relative al numero
massimo dei partecipanti) di cui agli
accordi 21 dicembre 2011.
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