L’ art. 26 e il DUVRI
L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di
Lavoro Committente l’obbligo di
elaborare
il Documento
Unico di
Valutazione
dei Rischi da
Interferenze,
in breve
denominato
DUVRI,
indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’Impresa
appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
L’intero procedimento che porta all’elaborazione
del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più
pericolose
dei
rischi interferenti,
ad individuare
le procedure per
le lavorazioni
critiche
necessarie
alla
gestione dell’appalto, a pianificare preventivamente le sequenze
spazio-temporali delle diverse attività, a valutare tutti i rischi interferenti
con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e
protezione
necessarie
all’eliminazione/riduzione/gestione
dei
rischi
interferenti ed
a fornire
chiare
informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di
lavoro oggetto dell’appalto.
Quelle che prendiamo in considerazione noi, sono, invece:
le attività nelle quali manca il presupposto
fondamentale della
presenza
di un
contratto
d’appalto
o d’opera o di
somministrazione
mediante il
quale il DL
(Committente) affidi ad un soggetto esterno dei lavori, servizi o forniture, al
’interno della propria
Azienda (ad es.: manutenzioni d’urgenza, verifiche ispettive di tecnici di Enti
Pubblici, ecc.);
le attività “esonerate” di cui all’art. 26 comma 3 bis.
Nei casi sopra detti, rimanendo comunque obbligatoria l’osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 26, specie in riferimento alla necessaria cooperazione e coordinamento
tra i datori di lavoro, ivi
compresi i subappaltatori, occorre tutelare la salute e la sicurezza di tutti i
lavoratori interessati valutando, nello specifico, i rischi cui sono soggetti
quelli inviati a svolgere attività fuori sede.
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