CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI, DATORI DI LAVORO
La formazione obbligatoria di queste figure viene regolamentata da Accordi della Conferenza permanente Stato – Regioni - Province autonome, che disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori dell’azienda, inclusi preposti, dirigenti e datori di lavoro.
È prevista una formazione generale (della durata di 4 ore per tutti i settori) su alcuni concetti fondamentali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
È prevista inoltre una formazione specifica sui rischi relativi alle mansioni, i danni, le misure e le procedure di prevenzione e protezione identificabili in un determinato settore o comparto aziendale. In questo caso, la durata minima dei percorsi formativi specifici è di 4 ore per il rischio basso e tutti i lavoratori che non operano (neanche saltuariamente) nei reparti produttivi; 8 ore per le categorie di rischio medio; 12 ore per quelle a rischio alto. Esiste anche un obbligo di aggiornamento della durata di 6 ore per tutti i livelli di rischio, da completarsi ogni 5 anni, che prevede, in merito ai contenuti formativi, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici, gestionali e organizzativi sui rischi e la sicurezza in azienda, analisi delle fonti di rischio e misure di prevenzione. Datori di lavoro che svolgano direttamente compiti di prevenzione e protezione sono obbligati a percorsi formativi più lunghi, la cui durata minima è definita dalla stessa normativa
La formazione obbligatoria di queste figure viene regolamentata da Accordi della Conferenza permanente Stato – Regioni - Province autonome, che disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori dell’azienda, inclusi preposti, dirigenti e datori di lavoro.
È prevista una formazione generale (della durata di 4 ore per tutti i settori) su alcuni concetti fondamentali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
È prevista inoltre una formazione specifica sui rischi relativi alle mansioni, i danni, le misure e le procedure di prevenzione e protezione identificabili in un determinato settore o comparto aziendale. In questo caso, la durata minima dei percorsi formativi specifici è di 4 ore per il rischio basso e tutti i lavoratori che non operano (neanche saltuariamente) nei reparti produttivi; 8 ore per le categorie di rischio medio; 12 ore per quelle a rischio alto. Esiste anche un obbligo di aggiornamento della durata di 6 ore per tutti i livelli di rischio, da completarsi ogni 5 anni, che prevede, in merito ai contenuti formativi, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici, gestionali e organizzativi sui rischi e la sicurezza in azienda, analisi delle fonti di rischio e misure di prevenzione. Datori di lavoro che svolgano direttamente compiti di prevenzione e protezione sono obbligati a percorsi formativi più lunghi, la cui durata minima è definita dalla stessa normativa
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