La formazione dei lavoratori in somministrazione
Nell’accordo integrativo 25 luglio 2012 sono contenute anche alcune disposizioni interpretative relative alla formazione dei lavoratori in somministrazione (artt. 2, 20 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003); infatti, è stato ribadito che l’agenzia fornitrice e l’utilizzatore hanno la facoltà di regolamentare, in via contrattuale, le modalità di adempimento degli obblighi di legge e che questi possono «concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore». Tuttavia, proprio in relazione alla posizione di questi lavoratori era atteso un chiarimento sul controverso punto 8, accordo 21 dicembre 2011; invece, il nuovo documento integrativo si è limitato a riproporre quanto già riportato nell’accordo precedente senza fornire, quindi, indicazioni utili, per esempio, sulla nozione di «formazione specifica di settore» e il rapporto con quella che l’utilizzatore è tenuto ad assicurare in relazione alla propria specifica realtà aziendale. Infatti, occorre osservare che nell’ipotesi della somministrazione di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, si è di fronte a un fenomeno di cosiddetto “lavoro dissociato” e dal combinato disposto dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, e dell’art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, è emerso un particolare meccanismo di ripartizione dell’obbligazione formativa tra somministratore e utilizzatore in base al quale il primo è tenuto a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale questi sono assunti; tuttavia, le parti possono stabilire, nel contratto di somministrazione, che solo con riferimento a questo adempimento (avente un carattere evidentemente generale e preparatorio all’inserimento lavorativo) sia adempiuto dall’utilizzatore. Viceversa, la formazione e l’addestramento specifici (relativi, quindi, ai rischi effettivamente presenti in azienda, ai DPI e alle misure da osservare, alle attrezzature di lavoro da utilizzare ecc.) ricadono sul datore di lavoro utilizzatore che deve adempiere a questi obblighi all’inizio dell’utilizzazione [art. 18, comma 1, lettera l), e 37, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008].
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