Formazione dei preposti e dei dirigenti

Formazione dei preposti e dei dirigenti
La formazione dei preposti e dei dirigenti 
Per quanto riguarda la formazione dei preposti e dei dirigenti, l’accordo 25 luglio 2012 ha confermato la facoltatività dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo 21 dicembre 2011 ma ne ha ammorbidito la presunzione di conformità “assoluta” al dettato dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, enunciata nello stesso accordo 21 dicembre 2011, trasformandola così più correttamente solo in una «presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell’accordo stesso». Pertanto, al datore di lavoro è lasciata la scelta tra una formazione basata sull’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 o, viceversa, su un percorso formativo differente anche se, sul piano operativo, appare indubbiamente consigliabile la prima soluzione che può permettere di mettersi maggiormente al riparo da eventuali contestazioni. Inoltre, anche se in modo molto confusionario, è stato precisato che i dirigenti e i preposti di nuova assunzione, ossia assunti dopo la data dell’11 gennaio 2012 ovvero assunti prima di tale data e solo successivamente sono stati inquadrati come tali, devono essere avviati dal datore di lavoro ai corsi per dirigente o di preposto anteriormente o contestualmente all’assunzione o all’adibizione a compiti di dirigente o preposto; inoltre, il percorso formativo deve essere completato prima dell’inizio della prestazione lavorativa e solo qualora questo non risulti possibile «per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente », l’accordo ha previsto che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Occorre evidenziare che nell’accordo 21 dicembre 2011 questa concessione di 60 giorni è prevista anche per i lavoratori che, invece, nel testo dell’accordo 25 luglio 2012 non è richiamata.

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