L’infortunio in itinere

incidente
L’infortunio in itinere 
L’infortunio sul lavoro, che prevede per Legge una tutela assicurativa mediante l’INAIL, è quella circostanza che avviene per la cosiddetta causa violenta, in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, dal quale deriva una lesione, o una malattia, che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. L’infortunio sul lavoro deve essere distinto dalla malattia professionale, detta anche tecnopatia. In entrambi i casi, il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma nell’infortunio sul lavoro la causa della malattia deve essere una causa violenta. L’infortunio in itinere è quel particolare infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. La Legge, con il d.lgs. 38/00, ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall’INAIL. Inizialmente, infatti, un lavoratore che subiva un incidente stradale veniva tutelato solo se questo fosse avvenuto durante l’attività lavorativa (ad es.: un conducente di autobus o di camion, ecc.). Per poter essere indennizzato, l’infortunio deve essere effettuato per recarsi sul lavoro e avvenire all’interno del normale percorso. Per questo motivo, se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni, che non sono necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo. Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale. L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario. 
 L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare. 
 Il citato d.lgs. 38/00 tutela come infortuni in itinere quelli verificatisi: 
• durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione o in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali; ciò in quanto si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi d’incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti); 
• durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; 
• durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale. 
Le eventuali interruzioni e deviazioni eccezione dei seguenti casi: del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad o interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del DL; o interruzioni/deviazioni necessitate ossia dovute a causa di forza maggiore (ad es.: guasto meccanico, chiusura della strada solitamente percorsa, necessità di affrontare un malore) o per esigenze essenziali e improrogabili, la necessità di assolvere doveri familiari, sociali e morali comunemente apprezzati dalla collettività (ad es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche, accompagnare i figli a scuola prima dell’orario di lavoro) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es.: prestare soccorso a vittime d’incidente stradale); o le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (ad es.: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da non poter essere percorsa a piedi, condizioni fisiche peculiari, necessità di trasportare strumenti di lavoro, ecc.). 
L’indennizzabilità dell’infortunio è stata invece esclusa quando la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro sia percorribile a piedi, quando il lavoratore utilizzi la vettura all’esterno per far fronte a un problema aziendale estraneo alle mansioni svolte e senza autorizzazione del DL, quando l’uso dei mezzi pubblici non sia particolarmente disagevole e richieda quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare il percorso con il mezzo privato. Sono, ovviamente, esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso (non terapeutico) di stupefacenti e allucinogeni, nonché dal mancato possesso della patente di guida da parte del conducente. 
Si segnala, da ultimo, la circolare INAIL n. 52 del 23.10.2013 inerente i criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta; è stato specificato che “si debbono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.” Sono stati quindi esaminati gli istituti in questione, e la relativa applicazione, nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata, distinguendo tra gli infortuni occorsi: 
a) durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa; 
b) durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa; 
c) all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

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