Organizzazione dei corsi

art. 34, D.Lgs. n. 81/2008, Organizzazione dei corsi, formazione 81, sicurezza 81,
L’accordo 25 luglio 2012 ha dettato anche alcune disposizioni per quanto concerne l’organizzazione dei corsi; nel riprendere i principi già introdotti negli accordi 21 dicembre 2011, in relazione ai requisiti dei docenti e in attesa della pubblicazione dei nuovi criteri stabiliti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, è stato confermato che gli stessi devono dimostrare di avermaturato un’esperienza almeno triennale nei campi dell’insegnamento e/o di attività professionali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, anche svolgendo l’attività di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; è necessario sottolineare che al punto 1, accordo 21 dicembre 2011, è stato stabilito che per esperienza professionale è considerata anche quella di datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34,D.Lgs. n. 81/2008). In tal senso, agli organi di vigilanza è stato suggerito di considerare sicuramente soddisfatto questo requisito in caso di «svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012)»; questa precisazione, però, ha solo un valore indicativo. Invece, per quanto riguarda la sede di svolgimento dei corsi per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, è stato sottolineato che può essere il luogo di lavoro o un’aula esterna e, in ogni caso, deve essere individuato il soggetto organizzatore del corso; nell’accordo 21 dicembre 2011 è stato precisato che può essere anche il datore di lavoro ma, a scanso di equivoci, occorre precisare che per effetto del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lettera l), e 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in realtà è sempre il datore che rimane responsabile dell’organizzazione dell’azione formativa fermo restando, ovviamente, la facoltà di avvalersi del supporto di soggetti esterni (associazioni sindacali e di categoria, consulenti, enti pubblici ecc.). In relazione agli attestati di formazione (punto 7, accordo 21 dicembre 2011, ex art. 37) è stato anche stabilito che una copia degli stessi è opportuno che sia rilasciata al lavoratore, al preposto e al dirigente, anche al fine di poter usufruire dei crediti formativi da parte dei datori di lavoro.

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