REGISTRO ANTINCENDIO

ANTINCENDIO
REGISTRO ANTINCENDIO
Tutti i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio devono essere sottoposti a corretta e periodica  gestione ai fini manutentivi.
Per gestione s’intende l’insieme delle operazioni, a carico della/e ditta/e manutentrici degli impianti antincendio e degli addetti designati alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso d’incendio di tutti i sistemi e le attrezzature antincendio.
Il Registro Antincendio contiene l’elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sugli impianti antincendio; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza antincendio dei lavoratori nei propri luoghi di lavoro.
Gli effetti di tale attività ricadono in modo diretto sulla tutela della popolazione aziendale e delle altre persone che accedono ai luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (fornitori, visitatori, utenti, ecc.).
Il Registro Antincendio è istituito obbligatoriamente per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, come strumento di lavoro per il monitoraggio della sicurezza antincendio.
I principali riferimenti normativi inerenti la sicurezza antincendio ed in particolare i controlli e gli interventi periodici da effettuare sono il DM 10/03/98, il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e il DPR  151/11.
Gli  interventi  di  manutenzione  ed  i  controlli  sugli  impianti  e  sulle  attrezzature  di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Il comma 2 dell’art. 6 del DPR 151/11 definisce il “Registro dei controlli“, sul quale il responsabile delle attività deve annotare tutto quanto richiesto, a garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento dei sistemi, dispositivi antincendio.
Il registro degli adempimenti antincendio, con le relative schede riportanti le verifiche ed i controlli, costituisce un capitolo importante della procedura antincendio, in quanto un corretto sistema di controlli è la condizione fondamentale per garantire la perfetta efficienza del sistema antincendio così come originariamente progettato, realizzato e collaudato.
L'esecuzione di verifiche più dettagliate o frequenti, rispetto ai controlli minimi stabiliti dalla norma, può essere un mezzo di limitazione del rischio per casi di impianti vetusti o in reparti con problematiche o rischi particolari.
Oltre alle norme legislative che  già  richiedono  l'effettuazione  di  un  dettagliato  programma  di sorveglianza,  manutenzione  e  revisione,  si  può  fare  riferimento,  per  alcune  modalità  e  procedure  di controllo, alle norme UNI, UNI-EN, UNI-ENISO, CEI, che rappresentano le norme di buona tecnica, ossia la cosiddetta “regola d’arte”, e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate o, più comunemente, attuate negli altri casi). 
In assenza di norme specifiche, si può fare ricorso alle istruzioni dei costruttori o degli installatori.
DEFINIZIONI RICORRENTI
SORVEGLIANZA:
Trattasi di controllo visivo atto a verificare, con frequenza variabile che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. 
La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98-da affidare agli addetti antincendio).
CONTROLLO:
Trattasi dell’insieme delle operazioni tese a verificare, con frequenza almeno semestrale, la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).
MANUTENZIONE:
Consiste nell’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all’entità dell’intervento, ai materiali impiegati e alle attrezzature utilizzate (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).
MANUTENZIONE ORDINARIA:
Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).
REVISIONE: 
(Definizione UNI)
Misura di prevenzione, con frequenza  determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto o attrezzatura antincendio (es.: estintori a polvere almeno ogni 36 mesi) atta a verificare e rendere perfettamente  efficiente  l'impianto,  tramite  l'effettuazione  di  opportuni  accertamenti  ed  interventi (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).
COLLAUDO: 
(Definizione UNI)
Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).
PERSONALE INCARICATO
Le attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal DM 37/08 per gli impianti antincendio.
La sorveglianza, invece, richiedendo in genere solo un controllo visivo dei presidi antincendio, può essere svolta da personale interno adeguatamente formato, secondo quanto predisposto dal DM 10 marzo 1998. Di norma il personale interno incaricato per le attività di sorveglianza periodica è individuato nell’ambito degli addetti alla lotta antincendio.
Tutte le attività di sorveglianza, controllo, verifica, revisione, interventi di manutenzione, informazione e formazione, devono essere annotate ed aggiornate, volta per volta, nel registro antincendio a cura dei responsabili delle attività (ditte esterne, tecnici specializzati e personale interno), per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, anche al fine di poter dimostrare, in caso d’incendio, di aver tenuto un comportamento diligente in conformità alle prescrizioni della norma.
La normativa impone, inoltre, a tutti i gestori di attività soggette, di vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti tecnici.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione deve essere sempre disponibile presso l’unità produttiva potendo essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad es.: lo schema di distribuzione della rete degli idranti).
E’ utile avere a disposizione una o più planimetrie per facilitare alcuni tipi di controllo: ad esempio, durante la verifica degli estintori, conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli stessi.
CONTENUTI DEL REGISTRO
Il Registro Antincendio deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All. VI) e DPR n. 151/11 (art. 6, punto 2). 
Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori.
Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte. Esso di norma deve contenere:
- una sezione anagrafica riportante i dati significativi aziendali;
- le indicazioni relative alla scelta del personale (interno ed esterno) incaricato dei controlli;
- le modalità inerenti gli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- le schede degli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- il registro cronologico degli interventi effettuati distinti per gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- la documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.
CONTENUTI DEL REGISTRO
L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:
- Estintori 
- Idranti
- Porte REI
- Uscite di sicurezza
- Maniglioni antipanico
- Illuminazione di emergenza
- Pulsanti di sgancio corrente elettrica
- Pulsanti di allarme
- Valvole di intercettazione (gas infiammabili e/o esplosivi)
- Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio
- Dispositivi di primo soccorso
- Segnaletica di sicurezza
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE
L’attività d’informazione e formazione antincendio del personale riguarda:
- l’organizzazione di corsi di formazione;
- l’organizzazione di riunioni e seminari d’informazione;
- la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio;
- l’individuazione  delle  ditte  che  effettuano  la  manutenzione  delle  attrezzature,  sistemi  ed  impianti antincendio;
- la sostituzione delle figure addette alla gestione ed alla manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti antincendio.

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