rischi normati e non normati

rischi
Per molti rischi esistono ormai normative specifiche che regolamentano la valutazione e la tutela della salute e molte di queste sono state ricomprese nel d.lgs. 81/08 e s.m.i..
In alcuni casi non è possibile, quindi, indicare l’indice di rischio con una delle matrici di cui al paragrafo precedente, ma debbono essere associati i giudizi richiesti dalla normativa specifica.
È il caso ad esempio del rischio incendio per il quale il dm 10 marzo 1998 prevede un giudizio di rischio Basso, Medio, Alto; è il caso del rischio chimico per il quale il d.lgs. 81/08 e s.m.i. prevede un giudizio di “Irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” o “Non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza”.
In questi casi, il giudizio fornito nella valutazione non può che essere quello richiesto dalla legge. In altri casi, pur potendo associare un indice di rischio (matrice P x D) è necessario fare riferimento a indici di rischio definiti nella legislazione o nella normativa tecnica: è il caso dell’esposizione a rumore (dove il d.lgs. 81/08 e s.m.i. richiede l’assegnazione dei livelli di LEX) o il caso dell’esposizione a vibrazioni (dove il d.lgs.81/08 e s.m.i. richiede l’assegnazione dei livelli A(8)) o il caso della movimentazione manuale dei carichi per i quali sono utilizzabili gli indici NIOSH.
L’analisi e la valutazione dei rischi normati possono presentare difficoltà d’integrazione nel documento di valutazione dei rischi essendo richiesto a livello normativo l’uso di specifici criteri di stima (o misura).
Un approccio corretto al risk assessment, che richiede di mantenere separata la stima del rischio dalla valutazione, consente di effettuare una valutazione di tutti i pericoli in modo omogeneo, nel rispetto dei criteri
normati previsti dal legislatore.
Del resto, l’uso dei criteri di valutazione del rischio suggeriti dalla norma BS 8800:2004, permette una facile integrazione con i disposti legislativi (rischio rumore e rischio vibrazioni) che definiscono dei livelli di rischio. Per rischi normati s’intendono, quindi, i fattori di rischio la cui analisi, verifica (e talvolta bonifica) vengono già definiti in apposito ambito normativo; i parametri di valutazione sono diversi in ragione della natura del rischio e, nella più parte dei casi, riconducibili a valori di soglia indicatori del rischio.
Indagine oggettiva
Indagine strumentale: valutazione (misura) del rischio effettuata mediante l’ausilio di:
• strumenti di misura e metodi di campionamento ambientali e/o personali e relativi rapporti di prova;
• dati strumentali provenienti da banche dati riconosciute, confrontabili con l’oggetto d’indagine;
• software di analisi o di modelli matematici;
• modelli o standard di valutazione riconosciuti.
Questa tipologia d’indagine è utilizzata, si ribadisce, in tutti i casi nei quali l’obbligo di valutazione è fissato dalla legislazione vigente e per i quali è possibile effettuare una valutazione strumentale (ove necessario) o ricorrere ai dati di letteratura (banche dati).
Le metodologie ed i criteri d’indagine utilizzati per valutare il rischio specifico sono descritti nei singoli rapporti di prova a cura del tecnico competente, qualora previsto, o da altra persona qualificata ad effettuare il rilievo.
Criteri d’indagine e di valutazione
La valutazione oggettiva si può concludere con l’emissione di un rapporto di valutazione del rischio e con l’attribuzione del livello di esposizione rischio ad uno dei seguenti indicatori di riferimento:
RISCHIO BASSO:
quando la valutazione oggettiva ha determinato valori inferiori alla soglia inferiore di riferimento o valori inferiori ad una percentuale riferita alla soglia limite di riferimento, definita dalle normative specifiche, o quando un agente di rischio, pur manifestandosi, non determina un’esposizione significativa.
RISCHIO MEDIO:
quando la valutazione oggettiva ha determinato valori compresi tra le soglie di riferimento inferiore e superiore o valori prossimi ad una percentuale riferita alla soglia limite di riferimento, definita dalle normative specifiche.
RISCHIO ELEVATO:
quando la valutazione oggettiva ha determinato valori pari o maggiori ai valori superiori di riferimento.
La valutazione dei rischi è finalizzata ad ottenere un giudizio in merito al rischio analizzato; tale giudizio, come detto, sarà discriminante per determinare le misure di sicurezza che eventualmente dovranno essere implementate e, pur considerando il valore di rischio stimato nella fase di analisi, potrà basarsi anche su considerazioni inerenti ai costi-benefici delle possibili misure attuabili (in effetti, dal punto di vista teorico, un’ulteriore riduzione del rischio è sempre possibile).
Ciò non significa che la via del continuo miglioramento non debba essere perseguita, ma che è ragionevole ritenere accettabile un rischio non comportante danni elevati, per il quale un’ulteriore riduzione dello stesso richiede sproporzionati investimenti in termini di risorse (umane, economiche, organizzative) o, ancora, che è possibile giudicare tollerabile un rischio stimato elevato, per il quale si mettono in atto misure di sicurezza di particolare rilievo: si pensi, ad esempio, alle operazioni di manutenzione che richiedono la rimozione di sistemi di sicurezza dalle macchine o all’esecuzione di lavori elettrici in tensione.
I risultati delle stime possono essere tradotti, per omogeneità e in conformità con la BS 8800:2004 e la BS 18004:2008, nei giudizi o valutazioni di rischio di cui alla tabella seguente. Tali criteri di giudizio consentono di fare il confronto tra i rischi normati e non normati al fine di stabilire le misure di sicurezza che sono da programmare e consente anche di procedere alla fase di programmazione delle misure di riduzione del rischio, o del suo controllo in modo omogeneo, tenendo conto delle priorità.

Commenti