rischi specifici inerenti le attività esterne

rischi specifici
rischi specifici inerenti le attività esterne 
Il Datore di Lavoro mandante ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici dell’attività; egli deve inoltre assicurare la formazione e informazione ai propri lavoratori riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari ambienti. In particolare, i lavoratori debbono essere formati circa i comportamenti da tenere in caso d’incendio ed emergenza generica (misure precauzionali, conoscenza dei mezzi di estinzione e impiego di estintori portatili, numeri di emergenza e capacità di comunicazione per messaggi di emergenza, chiamata squadre interne di soccorso, VV.F., ecc.) e di primo soccorso medico (folgorazione, fratture, ustioni o esposizione al calore, introduzione di schegge, assideramento, congelamento, intossicazione e/o asfissia da gas, congiuntivite, distorsioni, ferite ed emorragie, ecc.). In ogni caso, prima di impostare l’attività in un ambiente (officina, laboratorio, locale tecnologico, ecc.) è necessario informarsi e prendere accurata visione della dislocazione della segnaletica di sicurezza e salute e delle relative indicazioni e prescrizioni: divieti, avvertimenti, prescrizioni, salvataggio o soccorso, vie di fuga, uscite di sicurezza, dispositivi di allarme, accesso mezzi di soccorso, ecc.. 
Si possono individuare, in occasione di attività lavorative eseguite presso terzi, due fasi di lavoro: 
1. il trasferimento sul posto e rientro in sede (rischio d’incidente stradale); 
2. l’esecuzione delle diverse attività. 
La fase di trasferimento sul posto rappresenta un elemento comune a tutte le attività svolte in esterno e, pertanto, si ritiene opportuno analizzarla indipendentemente da quello che sarà lo scopo della trasferta. Il trasferimento sul posto può essere analizzato congiuntamente al rientro in sede; tale scelta rappresenta un’approssimazione non rilevante in quanto, nella fase di rientro, gli operatori sono generalmente più soggetti agli effetti dell’affaticamento psicofisico con conseguente aumento delle probabilità di commettere errori e/o imprudenze. 
La fase 1, eventualmente, può essere esaminata in due momenti da valutare separatamente: 
a) preparazione della strumentazione e dell’autoveicolo; 
 b) fasi in itinere.  
Al personale in questione, prima di effettuare il servizio in esterno, sarebbe opportuno attribuire l’obbligo di controllare che il mezzo assegnato per il servizio risulti perfettamente funzionante ed efficiente. per ogni fase dell’attività in esterno si dovrà procedere con: 
 a) l’individuazione dei pericoli; 
 b) l’individuazione dei rischi; 
c) la valutazione dei rischi; 
d) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. 
Una volta quantificati i rischi, individuati tramite la relazione esistente fra la probabilità che un determinato pericolo ha di trasformarsi in evento incidentale e l’entità del danno che può conseguire all’operatore, è possibile stabilire un ordine di grandezza e di priorità degli interventi di mitigazione da attuare. Introdotte le misure di prevenzione e protezione, tramite la valutazione del rischio residuo, si potrà quindi verificare, sebbene solo in via teorica, se, a seguito dell’attuazione delle misure di tutela, i rischi individuati si possono considerare ridotti a livelli accettabili. 
Ovviamente nel criterio di stima suggerito, peraltro assai prudente e cautelativo, prevale l’elemento qualitativo su quello quantitativo. Si rammenta che nel documento di valutazione dei rischi non sono consentite segnalazioni di inosservanze alle norme di sicurezza ma soltanto eventuali indicazioni dei rischi residui che, nonostante l’applicazione dei provvedimenti organizzativi e procedurali (previsti dalle norme di sicurezza e di buona prassi) permangono nei confronti del lavoratore, durante l’esercizio della mansione.

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