rischi specifici inerenti le attività esterne
Il Datore di Lavoro mandante ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici
dell’attività; egli deve inoltre assicurare la formazione e informazione ai
propri lavoratori riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari
ambienti. In particolare, i lavoratori debbono essere formati circa i comportamenti da
tenere in caso d’incendio ed emergenza generica (misure precauzionali, conoscenza dei mezzi di estinzione e impiego di estintori portatili, numeri di emergenza e capacità di comunicazione per messaggi di
emergenza, chiamata squadre interne di soccorso, VV.F., ecc.) e di primo
soccorso medico (folgorazione, fratture, ustioni o esposizione al calore, introduzione di schegge, assideramento, congelamento, intossicazione e/o asfissia da gas, congiuntivite, distorsioni, ferite ed emorragie, ecc.). In ogni caso, prima di impostare l’attività in un ambiente (officina,
laboratorio, locale tecnologico, ecc.) è necessario informarsi e prendere
accurata visione della dislocazione della segnaletica di sicurezza e salute e
delle relative indicazioni e prescrizioni: divieti, avvertimenti, prescrizioni,
salvataggio o soccorso, vie di fuga, uscite di sicurezza, dispositivi di
allarme, accesso mezzi di soccorso, ecc..
Si possono individuare, in occasione di attività lavorative eseguite presso
terzi, due fasi di lavoro:
1. il trasferimento sul posto e rientro in sede (rischio d’incidente stradale);
2. l’esecuzione delle diverse attività.
La fase di trasferimento sul posto rappresenta un elemento comune a tutte le
attività svolte in esterno e, pertanto, si ritiene opportuno analizzarla
indipendentemente da quello che sarà lo scopo della trasferta. Il trasferimento sul posto può essere analizzato congiuntamente al rientro in
sede; tale scelta rappresenta un’approssimazione non rilevante in quanto, nella fase di rientro, gli operatori sono generalmente più soggetti agli effetti dell’affaticamento psicofisico con conseguente aumento
delle probabilità di commettere errori e/o imprudenze.
La fase 1, eventualmente, può essere esaminata in due momenti da valutare
separatamente:
a) preparazione della strumentazione e dell’autoveicolo;
b) fasi in itinere.
Al personale in questione, prima di effettuare il servizio in esterno, sarebbe
opportuno attribuire l’obbligo di controllare che il mezzo assegnato per il
servizio risulti perfettamente funzionante ed efficiente. per ogni fase dell’attività in esterno si dovrà procedere con:
a) l’individuazione dei pericoli;
b) l’individuazione dei rischi;
c) la valutazione dei rischi;
d) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Una volta quantificati i rischi, individuati tramite la relazione esistente fra
la probabilità che un determinato pericolo ha di trasformarsi in evento
incidentale e l’entità del danno che può conseguire all’operatore, è possibile
stabilire un ordine di grandezza e di priorità degli interventi di mitigazione
da attuare. Introdotte le misure di prevenzione e protezione, tramite la valutazione del
rischio residuo, si potrà quindi verificare, sebbene solo in via teorica, se, a
seguito dell’attuazione delle misure di tutela, i rischi individuati si possono
considerare ridotti a livelli accettabili.
Ovviamente nel criterio di stima suggerito, peraltro assai prudente e cautelativo, prevale l’elemento qualitativo su quello quantitativo. Si rammenta che nel documento di valutazione dei rischi non sono consentite
segnalazioni di inosservanze alle norme di sicurezza ma soltanto eventuali
indicazioni dei rischi residui che, nonostante l’applicazione dei provvedimenti
organizzativi e procedurali (previsti dalle norme di sicurezza e di buona
prassi) permangono nei confronti del lavoratore, durante l’esercizio della
mansione.
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