ruolo del Datore di Lavoro ospitante

Datore di Lavoro ospitante
Il DL mandante è in ogni caso il responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell’Azienda di appartenenza. È il caso, dei lavori in appalto presso committenti terzi (lavori di costruzione, di installazione, di manutenzione, di modifica di impianti, di coibentazione e isolamento in genere, di noleggio ponteggi, di demolizione e rimozione, di trasporto di materiali di risulta e di rifiuti pericolosi, ecc.). È anche il caso di lavoratori che si recano presso terzi, sia per contatti a livello amministrativo (funzionari commerciali) che con presenza e partecipazione a fasi operative in reparti di produzione (manutentori specialisti, montatori), di tecnici inviati per una verifica in contraddittorio, di manutentori per un intervento su una macchina fornita, di tecnici analisti per rilievi ambientali, ecc. e, infine, di ispettori e verificatori di Enti di Controllo. Anche nel caso di lavoratori trasfertisti, gli obblighi di informazione sui rischi lavorativi presenti nei luoghi di lavoro terzi gravano sul DL mandante; questi dovrà pertanto attivarsi per ottenere dal DL ospitante tutte le informazioni necessarie sui rischi dell’ambiente nel quale il personale in trasferta dovrà prestare la propria opera, per trasferirle al lavoratore interessato. In linea di principio il lavoratore ospite potrebbe essere informato anche dai dipendenti dell’Azienda ospitante all’atto del suo ingresso (quando gli si illustra, ad esempio, il piano di emergenza); tuttavia, in ogni caso, le informazioni ottenute in precedenza occorrono al DL mandante in quanto soltanto la conoscenza preventiva dei rischi gli permette di fornire al lavoratore i DPI appropriati. Fra i luoghi ad elevato rischio, per i quali debbono essere acquisite e fornite informazioni le più dettagliate possibili, figurano i siti industriali, gli ambienti ospedalieri, ecc. laddove, ad esempio, i tecnici delle case che hanno fornito attrezzature e apparecchiature possono dover accedere per attività di manutenzione. Minori problematiche esistono, evidentemente, nel caso di personale che debba accedere esclusivamente ad uffici, laddove i rischi esistenti sono dello stesso ordine di quelli usualmente presenti in ogni ambiente di vita; in ogni caso, dovrà comunque essere cura dell’ospitante fornire al lavoratore le istruzioni sul comportamento da tenere, in particolare in caso di emergenza. A tal proposito, recentemente, la Corte di Cassazione Penale Sezione IV, con sentenza n. 42647 del 17 ottobre 2013, ha stabilito che il DL ospitante può rispondere per un infortunio che dovesse accadere nei luoghi di lavoro della propria Azienda anche a una persona estranea, se lo stesso è legato a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il DL di un’Azienda, sostiene la suprema Corte, può rispondere anche per un infortunio che dovesse accadere nel luogo di lavoro ad una persona estranea all’organizzazione. Perché si configuri un profilo di colpa, ha precisato la stessa Corte, non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti a fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

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