RUOLO DEL RSPP

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RUOLO DEL RSPP E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale denominato R.S.P.P. è una figura fondamentale nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
lL  RSPP  è  un  soggetto  della  prevenzione  aziendale  che,  con  il  Medico  Competente  e  il  RLS,  concorre sinergicamente  al  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati  dal  sistema  di  gestione  della  sicurezza  aziendale  e,  nello  spirito  del  miglioramento  continuo  dei  livelli  di  salute  e  di  sicurezza,  alla  definizione  di  nuovi  piani,  programmi  e  procedure. Il  RSPP  coordina  il  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  e  risponde  al  datore  di  lavoro.  Può  essere un  dipendente  interno  di  un’azienda  o  di  una  unità  produttiva  oppure una persona esterna.
La definizione fornita dal decreto secondo l’art. 2 lett. f), individua e definisce il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” come persona fisica in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” che, come noto, è integrato dall’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
La designazione del R.S.P.P. è uno dei compiti non delegabili cui è soggetto il Datore di lavoro (D. Lgs. 81/2008, art. 17, lettera b).
Il datore di lavoro rimane la figura principale per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione aziendale con compiti di “regia e di programmazione” della sicurezza in azienda, ma predispone una rete organizzativa e gestionale che lo supporti in questo compito, la cui responsabilità deve fare capo direttamente al vertice aziendale.
La “rete aziendale” di soggetti, nominati dal Datore di lavoro, devono avere non solo compiti di attuazione delle misure di prevenzione, ma anche compiti consultivi, con l'incarico di fornirgli quelle nozioni tecniche che gli consentano di affrontare correttamente gli adempimenti relativi alla sicurezza.
Il servizio di prevenzione e protezione è definito, quindi, come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, a capo del quale è posto il responsabile del servizio.
Il datore di lavoro, anche in base alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali, può organizzare il servizio di prevenzione e protezione secondo tre tipologie:
- designando all’interno della propria azienda una o più persone da lui dipendenti, per svolgere tale compito (servizio interno);
- ricorrendo a competenze esterne (servizio esterno);
- svolgendo direttamente i compiti del servizio (esercizio diretto).
Nonostante la scelta sia libera, si cerca di orientare il datore verso l’adozione dell’organizzazione interna del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di prevenzione e protezione tra cui il responsabile del servizio.
I dipendenti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Il datore deve dotare i soggetti di tempo e mezzi adeguati per l’esercizio del loro incarico.
Il datore di lavoro può inoltre avvalersi di competenze esterne all’azienda per integrare l’azione di prevenzione e protezione, fermo restando il carattere interno del servizio di prevenzione e protezione (si tratta di uno specialista in prevenzione, professionista esterno all’azienda, non responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione deve essere riferita all’unità produttiva e non all’azienda nel suo complesso.
Condizione per il ricorso all’affidamento esterno è la verifica delle insufficienti capacità dei dipendenti interni.
Solo in questo caso il datore di lavoro deve, previa consultazione del Rls, affidare l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione a persone o società esterne; egli non è comunque liberato dalla propria responsabilità in materia.
Il ricorso al servizio esterno è a persone o a servizi; potrà essere costituita da uno specialista della sicurezza, da una società di consulenza. Il responsabile del servizio dovrà essere comunque una persona fisica.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) è un organo aziendale utilizzato dal Datore di lavoro (D. Lgs 81/08, art. 33, comma 3) che insieme al RSPP ha compiti esclusivamente consultivi, cioé osserva, valuta e suggerisce ed ha l’obbligo di segnalare al Datore di lavoro eventuali rischi e/o carenze in materia di sicurezza, dovendo poi, il Datore di lavoro stesso provvedere agli adempimenti del caso.
Il Servizio ricopre un ruolo di supporto e consulenza specialistica per il datore di lavoro.
Per svolgere in modo idoneo i suoi compiti, il Servizio dovrebbe essere strutturato come unità autonoma ed indipendente staccata dalla linea operativa, esclusivamente finalizzata allo studio e valutazione dell’esistente e alla definizione di strumenti organizzativi e procedurali per gestire le attività in sicurezza.
Il Servizio viene utilizzato dal datore di lavoro anche per la progettazione di sistemi di controllo e monitoraggio finalizzati alla verifica dell’efficacia ed efficienza delle misure poste in atto, nonché per effettuare visite ispettive nelle varie strutture della linea operativa (safety-audit).
La designazione del R.S.P.P. e del SPP quindi, non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità in materia di sicurezza.
Infatti, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali” e dunque “la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
In effetti il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione mantengono una “funzione essenzialmente consultiva e promozionale” ciò si evince dall’assenza di obblighi penalmente sanzionati in capo ai predetti, in quanto “non sono stati compresi tra i soggetti sanzionati penalmente per le violazioni eventualmente commesse nell’esercizio delle loro attribuzioni”.
I componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale.
Essi sono soltanto dei “consulenti” e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico ecc.) vengono fatti propri da chi li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve inoltre occuparsi della gestione delle emergenze, interventi volti ad evitare che le misure tecniche adottate causino rischi per la popolazione o deteriorare l’ambiente esterno.
La natura consultiva dell’organo non gli permette di poter adottare le misure di sicurezza, nè di disporre di potere di spesa.
Il decreto non contiene sanzioni penali a carico del RSPP né degli addetti.
Unico soggetto tenuto a rispondere dell’attività di prevenzione e protezione è il datore di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione allo scopo di mettere in atto i compiti previsti dall’art. 33, comma 1 del D. Lgs 81/08, deve instaurare un rapporto di interazione/collaborazione con numerosi soggetti presenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e deve essere dotato sia di capacità tecniche e gestionali che di comunicazione e di mediazione.
Inoltre, sia il R.S.P.P. che gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.) sono obbligati a mantenere il segreto professionale in ordine ai particolari processi lavorativi di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle sue funzioni (D. Lgs 81/08, art. 33, comma 2).
CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli  addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
COMPITI DEL RSPP
- Individuazione dei fattori di rischio;
- Elaborazione, per quanto di competenza, di misure, sistemi e procedure;
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipare alle consultazioni in sede di riunione periodica;
- Emettere pareri circa l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro in questo caso, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le norme prevenzionali non prevedono l’RSPP come soggetto penalmente responsabile, diverso è il caso in cui però si verifichi un danno ad un lavoratore o ad altro soggetto sul luogo di lavoro: in tal caso il RSPP può essere legittimamente chiamato a rispondere per la sua condotta, sia in sede penale, qualora si possa ritenere che il fatto reato sia “conseguenza della sua azione o omissione” (art. 40 c.p.), sia in sede civile, poiché: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.).

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