Scuola D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/08
Sotto il profilo organizzativo il D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni (D.Lgs. 106/09 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08) confermano molto di quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94, che a suo tempo ha rappresentato un’autentica rivoluzione culturale del modo di concepire la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda o nella Pubblica Amministrazione.
In estrema sintesi il D.Lgs. 81/08 riordina e procede ad un’armonizzazione della normativa in un unico testo legislativo (il “Testo Unico” della sicurezza), pone attenzione alle nuove forme di lavoro, alle nuove soggettività, indicando una precisa strategia per organizzare le attività di prevenzione da parte del datore di lavoro.
Per la scuola rappresenta un importante provvedimento in quanto, per la prima volta, una legge nazionale la considera risorsa strategica per la promozione della cultura di salute e sicurezza sul lavoro. Probabilmente è anche grazie al coinvolgimento di esperti della scuola nei tavoli tecnici preparatori del Decreto che si è arrivati alla definizione di una norma che certifica un’inedita attenzione alla scuola, prevedendo finanziamenti dedicati all’inserimento di attività interdisciplinari sui temi della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, e ponendo l’indicazione per il dirigente scolastico di verificare, prima di ogni altra opzione, la possibilità di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) fra il personale dell’istituto. Si tratta di aspetti emblematici, che saranno ripresi nel dettaglio più avanti, ma che consentono alla scuola, più che ad altri ambiti lavorativi segnati da vincoli di produttività, rigidità tecnologiche ed organizzative, di progettare e sperimentare percorsi finalizzati a concretizzare il disegno strategico del D.Lgs. 81/08: 
la gestione della sicurezza in un’ottica di sistema e la diffusione della cultura di salute e sicurezza. Uno degli obiettivi più importanti del decreto rimane infatti quello di favorire
in ogni impresa o scuola la creazione di una struttura organizzativa che coinvolga attivamente una molteplicità di soggetti, sia interni che esterni.
In vari punti del testo, in particolare nell’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), al comma 2, lettera d, e nell’art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), il D.Lgs. 81/08 insiste sulla creazione e sullo sviluppo di un vero e proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSSL), come strategia fondamentale ed indispensabile per dare vita e gambe alla stessa valutazione dei rischi (destinata altrimenti a restare un mero esercizio teorico) e all’intera organizzazione della sicurezza. Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 81/08 non ha perciò più senso parlare di organizzazione della sicurezza, intesa come strutturazione dei soggetti preposti ad essa, senza un collegamento forte con un ambito gestionale che prefiguri l’individuazione di responsabilità, di risorse dedicate, pianificazione e programmazione degli interventi, nonché la verifica dei risultati in un’ottica di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.
L’obiettivo è quello di promuovere un approccio “preventivo” tecnicamente corretto e il più possibile condiviso, non segnato dall’improvvisazione, dagli interventi “ex-post”.
E’ in questa prospettiva che il D.Lgs. 81/08 nel Titolo I definisce le modalità per individuare in ogni luogo di lavoro, quindi anche negli istituti scolastici:
● responsabilità (nomine)
● processi (valutazione dei rischi, miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)
● risorse (organizzative, economiche, ecc.).

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