Rischio ricollegabile alle differenze di genere

differenze di genere
Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
La diversità della forza lavoro
Non tutti i lavoratori sono esposti agli stessi rischi. L’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro individua 6 categorie di lavoratori esposti a maggiore rischio:
1. lavoratori immigrati
2. lavoratori disabili
3. lavoratori giovani
4. lavoratori anziani
5. donne
6. lavoratori temporanei
Nella valutazione dei rischi generalmente si ragiona in termini di  «lavoratore standard»: lavoratore maschio adulto, di mezza età, di media corporatura, in salute, madrelingua.
Ciò può portare ad una situazione non obiettiva e parziale se si considerano invece i lavoratori che ricadono al di fuori di tali «limiti standard».
In fase di progettazione di strumenti ed attrezzature si progetta al 95% percentile, ad esempio quando si calcolano peso e statura. Ciò significa che il 5% delle persone non rientrano nei parametri adottati ed hanno quindi difficoltà nel trovare misure adatte a loro in termini di dotazioni di protezione, postazioni e piani di lavoro.
Art. 28 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione di cui all’art. 17, c. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorativo … quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza … nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro inoltre
- nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità* e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
I compiti devono essere quindi affidati ad un lavoratore capace, cioè esperto ed abile.
Con il termine competente il riferimento è volto a qualcuno a cui si riconosce una padronanza in determinate attività.
Tale padronanza è data sì dal possesso di specifiche abilità, ma è anche frutto di conoscenze ed esperienze acquisite nel tempo e di un’accurata riflessione su di esse.
Ci si riferisce, quindi, ad una persona particolarmente qualificata rispetto ad un compito o ad una prestazione.
La competenza è, dunque, il risultato di un apprendimento – inteso come sviluppo personale – prodotto dall’integrazione di conoscenze, abilità ed esperienze. Essa correla la dimensione cognitiva del sapere con quella operativa del fare.
Età dei lavoratori
- Lavoratori minorenni: da 15 a 18 anni
- Lavoratori adulti: da 18 a 65 anni
- Lavoratori “giovani”: fino a 25 anni
- Lavoratori “che invecchiano”: oltre i 45 anni
- Lavoratori “anziani”: dopo i 55 anni
- Lavoratori anziani: oltre i 65 anni
Progressivo decremento delle funzioni psico-fisiologiche e aumento delle disabilità e malattie che influenzano la capacità di lavoro.
Nel valutare la capacità lavorativa di una persona può essere utile riferirsi anche alla sua età “funzionale” oltre che alla sua età anagrafica e, comunque, esse vanno valutate in relazione allo specifico lavoro svolto.
Lavoratori minori
La legge si applica ai “minori” di 18 anni.
Lavoratori immigrati:
Basso livello di istruzione e difficoltà nella validazione delle proprie qualifiche (es. diploma di laurea
Barriere linguistiche e culturali che ostacolano la comunicazione e la formazione in materia di sicurezza e salute
Scarsa conoscenza del mercato del lavoro
Strategie di ricerca del lavoro meno efficienti
Prioritaria esigenza di garantire a se stessi e alle loro famiglie uno stato di sicurezza sociale ed economica rispetto a tutti gli altri aspetti compresa la propria salvaguardia
Presenza del fenomeno del machismo in materia di sicurezza
Favorire una comunicazione efficace ai fini della sicurezza
Promuovere l’assunzione di decisioni e di comportamenti favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro
ESEMPIO :
Compito di trasmettere a chi lavora con lui il senso del rischio e della relativa prudenza che sono la base per le regole
Consapevolezza di come il proprio ruolo induca nei subalterni un comportamento imitativo.
Rispetto dell’universalità dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Corresponsabilità e universalità dei doveri.
Elasticità e apertura.
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale.
Attribuire la debita importanza alle questioni della diversità e assumere un impegno concreto al riguardo.
Considerare la diversità della forza lavoro una ricchezza (e non un problema).
Prendere in considerazione l’intera forza lavoro.
Tenere conto delle necessità di tutte le categorie che compongono la forza lavoro nella fase di progettazione e di pianificazione, invece di trovarsi a dover introdurre adeguamenti in caso di assunzione di lavoratori disabili, anziani o immigrati.
Fornire agli incaricati della valutazione dei rischi, ai dirigenti e ai supervisori, ai rappresentanti per la sicurezza ecc. una preparazione e le informazioni pertinenti sulle questioni legate alla diversità in relazione ai rischi in termini di salute e di sicurezza.
Fornire a tutti i lavoratori una formazione adeguata sulla sicurezza e la salute sul lavoro; elaborare materiali di formazione su misura in base alle necessità e alle specificità dei lavoratori.
Una valutazione dei rischi improntata all’inclusione deve adottare un metodo partecipato, che coinvolga i lavoratori interessati e sia basato su un esame della situazione effettiva di lavoro.
Una valutazione dei rischi per le categorie di lavoratori maggiormente esposti, che elimini i rischi e affronti i pericoli all’origine, va a vantaggio di tutti i lavoratori indipendentemente dall’età, dal genere, dalla nazionalità e dalle caratteristiche fisiche. Alcuni esempi di misure che potrebbero avvantaggiare l’intera forza lavoro:
- adeguamenti dei locali e delle postazioni di lavoro, per esempio installando rampe di accesso, ascensori, interruttori di illuminazione e scalini bordati di una vernice chiara, ecc.
- adozione di strumenti più ergonomici (adattabili alle specificità di ciascun lavoratore indipendentemente dalla statura e dalle caratteristiche). In tal modo il lavoro o il compito possono essere svolti da una gamma più ampia di lavoratori (donne, lavoratori anziani, persone di bassa statura ecc.), per esempio rendendo necessaria una minore forza fisica;
- fornitura di tutte le informazioni in materia di salute e di sicurezza in formati accessibili (allo scopo di renderle più comprensibili ai lavoratori immigrati).
Vi sono fattori che possono incidere sul livello di rischio, indipendentemente dal grado di esposizione, che può essere uguale tra maschi e femmine.
Differenze possono esistere:
Rispetto all’accesso al lavoro
Rispetto al contenuto del lavoro
Rispetto alle conseguenze lesive del lavoro
Rispetto all’efficacia della prevenzione.
Analisi del personale aziendale per sesso, per età e Paese di provenienza, forma contrattuale.
Analisi dei processi produttivi, delle mansioni e delle esposizioni.
Valutare come uno stesso agente può agire diversamente sull’uomo e sulla donna (da informazioni scientifiche disponibili).
Valutare l’eventuale presenza di atteggiamenti discriminatori nei confronti delle donne e l’impatto discriminatorio che certe scelte aziendali possono comportare.
LAVORATRICI MADRI
Allegato A (D. Lgs. 151/01)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
- quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B (D. Lgs. 151/01)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovra-pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C (D. Lgs. 151/01)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 (D. Lgs. 151/01)
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
rumore;
radiazioni ionizzanti;
radiazioni non ionizzanti;
sollecitazioni termiche;
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2, 3 e 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
mercurio e suoi derivati;
medicamenti antimitotici;
monossido di carbonio;
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
La valutazione dei rischi deve comprendere almeno tre fasi:
- identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie) e della mansione cui sono adibite;
- identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.);
- valutazione del rischio in termini qualitativi e quantitativi.
Una volta identificati i rischi sarà necessario stabilire se essi rientrano tra quelli considerati pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.
Se tali rischi sono compresi nell’allegato A e B del D. Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati, mentre se sono compresi nell’allegato C devono essere oggetto di una valutazione in termini quali-quantitativi.
Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le misure di protezione e prevenzione da adottare (diversa organizzazione del lavoro, modifiche dell’orario di lavoro, cambiamento temporaneo della mansione, ecc.).
Tutte le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza dovranno essere informati dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.
In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può essere ancora non consapevole del suo stato e di conseguenza non può darne tempestivamente comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

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