RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.

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RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.
Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità. La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l'infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa.In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. N. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunità europea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Non risponde direttamente delle violazioni alle norme di sicurezza (risponde sempre il datore di lavoro anche se la violazione è commessa per colpa del RSPP) in caso di infortunio o malattia professionale il RSPP risponde, sia penalmente che civilmente, per imperizia o negligenza o imprudenza se esiste nesso causale tra le lesioni ed il comportamento dello stesso.
• Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento
• Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale”.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacità immediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una
• mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle
lavorazioni
• una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza,
• nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori, possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal RSPP.

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