Art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
DEFINIZIONI
Contratto d’appalto
Art. 1655, Cod. Civile: “Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l’attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati. 
Contratto d’opera:
Art. 2222, Codice Civile: “Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale”. 
Contratto di somministrazione: 
Art. 1559, Codice Civile: “Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.). In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell’ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l’Agenzia somministratrice ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione.”
Campo di applicazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dell’Azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, sempre che essa abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si volge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Ad esempio contratti relativi a:
servizi (di manutenzione ed impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.);
forniture (di attrezzature, macchine, prodotti, semilavorati, ecc.);
lavori per esempio di manutenzione o ristrutturazione o ampliamento, ecc.).
Secondo l’art. 26, comma 1 il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 
a)  verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1)  acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e  artigianato; 
2)  acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Qualora l’appalto preveda rischi interferenti, anche se eliminabili con interventi organizzativi, il RUP dell’appalto o il RA, dovrà convocare il rappresentante legale della ditta appaltatrice (o un suo delegato) a una riunione di cooperazione e coordinamento invitando, quando previsti, il RE e il RSPP (o suo delegato). Nel corso della riunione si dovrà:
coordinare le attività da eseguire con quella di altre ditte presenti nell’area interessata e con l’eventuale presenza di personale interno, visitatori, ecc.;
concordare la modalità di pagamento dei costi della sicurezza, quando presenti, e se tale aspetto non era stato specificato nel bando/lettera di invito (il RUP, il RA o eventualmente il RE devono autorizzare il pagamento sulla base di riscontro delle spese effettivamente sostenute ai fini della sicurezza);
concordare le modalità di verifica degli adempimenti previsti dal capitolato e dal DUVRI;
completare il DUVRI e stendere il verbale di coordinamento utilizzando la modulistica predisposta.
ESEMPIO E MODALITÀ DI COORDINAMENTO
Elaborare un Piano di coordinamento delle misure antinfortunistiche e di sicurezza
piano di lavoro (modalità di lavoro, cronoprogramma, attrezzature);
procedure di sicurezza (soluzioni per eliminare i rischi da interferenze, modifiche ed integrazioni dei piani di emergenza);
flusso di informazioni che deve essere garantito a due vie (ma soprattutto verso il committente, per consentirgli, nel suo ruolo di coordinamento, il continuo aggiornamento delle misure);
definizione di un sistema di responsabilità per il controllo del rispetto delle misure preventive (chi fa che cosa);
Il committente deve fornire all’appaltatore tutte le informazioni possibili riguardanti:
rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
cicli di lavoro, macchine e impianti;
prevenzione degli incendi e piani di emergenza;
sostanze e preparati pericolosi;
aree ad accesso controllato, ecc.;
presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori;
collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

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