La valutazione dei
rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:
1- modifica del ciclo
produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute
e sicurezza dei lavoratori;
2- evoluzione della
tecnica della prevenzione o della protezione;
3- a seguito di
infortuni significativi;
4- a seguito di
necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.
Il d.v.r. deve essere aggiornato
entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.
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