Quando deve essere rielaborato il d.v.r.



dvrQuando deve essere rielaborato il d.v.r.
La valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:
1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
3- a seguito di infortuni significativi;
4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.
Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.

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