1. La prestazione aggiuntiva e' riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.
Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

1. I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:

a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione,preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;

b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non
oltre due mesi dal suo insediamento;

c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della
prestazione aggiuntiva secondo le modalita' di cui al presente decreto;

d) vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entita' della prestazione del Fondo;

e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui
alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.