Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: "
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno seguenti requisiti ( Art 98 ):

  • laurea magistrale LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA , di seguito denominato COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui di seguito specificati :

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Il COORDINATORE PER L’ESECUZIONE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
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Commenti

INFOTEL ha detto…
Il 15 maggio 2013 è ormai alle porte e questa data è certamente sui calendari di chi possiede i requisiti professionali previsti per il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL).

In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 98 del TUSL prevedono:
comma1
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica indata 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
INFOTEL ha detto…
comma 2
I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Allegato XIV al TUSL definisce i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (corso 120 ore) e, nelle ultime righe, prevede l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Inoltre, per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del TUSL, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15/05/2008).
INFOTEL ha detto…
Ciò premesso, la domanda che molti utenti hanno rivolto alla nostra redazione riguarda l'eventualità di chi non riesca ad ottemperare all'obbligo di aggiornamento entro il 15/05/2013. In particolare: cosa accade all'abilitazione se non si riesce ad aggiornarsi entro il 15/05/2013?

E' corretto evidenziare come il D.Lgs. n. 81/2008 non parli di decadimento dell'abilitazione nel caso di non ottemperanza dell'obbligo di aggiornamento. Dunque, in tal senso, i coordinatori che non sono riusciti ad aggiornarsi entro il 15/05/2013 non perderanno la loro abilitazione con la conseguenza di dover frequentare nuovamente il corso di 120 ore. Non potranno però ricoprire il ruolo di coordinatore ai sensi dell'art. 98 fin quanto non avranno frequentato le 40 ore di aggiornamento e posto che dovranno frequentarne altre 40 entro il 15/05/2018.

Modalità FAD
Ciò premesso, sono arrivate altre domande riguardanti la modalità di aggiornamento del coordinatore ed, in particolare, molti utenti hanno chiesto di conoscere la validità dei corsi in modalità FAD. Per rispondere appare utile ricordare la "storia" che ha portato alla formulazione del TUSL.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l'Italia era regolata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 riguardante la sicurezza lavoro e dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 riguardante la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha raccolto i due suddetti decreti legislativi in un'unica norma, con evidenti criticità emerse sin da subito, alcune delle quali sono state corrette con dei decreti ad hoc (ultimo dei quali il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Certamente, dal una semplice lettura del TUSL è palese come lo stesso dimostri due "tonalità" differenti quando si parli di sicurezza lavoro o di sicurezza cantieri.

Fatta questa dovuta premessa, in molte segnalazioni si è fatto riferimento agli Accordi 21 dicembre 2011, n. 221 e 223 in cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno previsto la modalità FAD per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (Accordo n. 221/2011), e per la formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (Accordo n. 223/2011).
INFOTEL ha detto…
In realtà il problema nasce da un vizio di fondo: non vi è stata alcuna concertazione nel riportare all'interno del TUSL i dlgs 494/1996 e 626/1994. I due accordi sono, infatti, stati previsti all'interno dell'articolato del D.Lgs. n. 81/2008 che, espressamente, ha rimesso ad un accordo in sede di conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la formazione dei lavoratori (art. 37, comma 2) e degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 34 commi 2 e 3), perché già il D.Lgs. 626/1994 lo prevedeva. L'art. 8-bis del D.Lgs. n. 626/1994 (introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 195 del 2003) al comma 5 già prevedeva:
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

Correttamente i due accordi, riconoscendo l'evoluzione delle nuove tecnologie ed il cambiamento dei ritmi di vita, hanno previsto la formazione a distanza, indicata con il termine di e-learning.

Il riferimento alla formazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori è, invece, il Titolo IV art. 98 del TUSL. In particolare, tale articolo corrisponde all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/1996 con le opportune modifiche del caso. Dunque, l'articolato stesso non prevede nulla per quanto riguarda i corsi di aggiornamento del coordinatore e, non facendo riferimento ad alcun accordo, non stabilisce neanche le modalità di svolgimento del corso (cosa di per sé anomala in quanto sarebbe stato più corretto rimettere questo ad un accordo da rinnovare, come per gli accordi n. 221 e 223 del 2011), che tenga in considerazione l'evoluzione tecnologica).

Dunque, appare evidente come in sede di formulazione normativa non si è voluto differenziare la formazione dei lavoratori in ambito sicurezza lavoro dalla formazione dei coordinatori in ambito sicurezza cantieri. In realtà, sembra (ma vogliamo lasciare il beneficio del dubbio) un solito pasticcio all'italiana.

Nonostante questo, a nostro parere è falso affermare che il corso di aggiornamento per coordinatori non si può erogare in modalità FAD in quanto la legge non lo vieta.