Criteri Formatore sicurezza

Criteri Formatore sicurezza
Nel WORKING PAPERS DI OLYMPUS 40 Quali formatori per la sicurezza sul lavoro, di Paolo Pascucci, mette in evidenza la figura del formatore.
Il saggio analizza la recente disciplina della qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro. Dopo aver esaminato anche criticamente i vari criteri previsti nel decreto del 6 marzo 2013, il saggio focalizza alcune questioni legate alle responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui non osservi le regole del decreto. In conclusione si formulano alcune proposte per migliorare il quadro della qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro.

I criteri e il loro carattere “minimale”

Il primo aspetto da evidenziare in merito ai criteri di qualificazione riguarda il loro carattere “minimale”. A stabilirlo esplicitamente è l’art. 1, comma 3, del decreto che identifica detti criteri come “i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
La norma conferma quanto previsto nella delibera della Commissione consultiva che, da un lato, esplicita come i criteri costituiscano il “livello base” richiesto per la figura del formatore e, dall’altro, li definisce “elementi minimi fondamentali”.
Si tratta di una previsione tutt’altro che trascurabile, anche con riferimento ai profili delle responsabilità, come si evidenzierà nel prosieguo. Qui basterà rilevare, per altro verso, come la dimensione “minimale” dei criteri accolta nel decreto costituisca anche un evidente segnale della loro perfettibilità. 5. La dimensione temporale della qualificazione e l’aggiornamento L’art. 1, comma 4, del decreto stabilisce che i requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del decreto. Secondo il comma 6 del medesimo articolo, i formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
La delibera allegata della Commissione consultiva specifica inoltre che la qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “aggiornamento professionale”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
Quanto all’aggiornamento professionale, la delibera della Commissione consultiva prevede che il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, “alternativamente”:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 (quelli abilitati alla formazione di RSPP e ASPP). Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dal 18 marzo 2014 per i formatori-docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
L’uso dell’avverbio “alternativamente” potrebbe creare qualche confusione, potendosi ipotizzare che le due attività appena menzionate siano alternative (o l’una o l’altra). In realtà, l’avverbio sta invece ad indicare che le due attività si alternano (prima l’una e poi l’altra) nei successivi trienni, anche perché, diversamente, la previsione non avrebbe alcun senso tenendo conto che è finalizzata a garantire l’aggiornamento.
Ci si è chiesti se i corsi validi per l’aggiornamento di un RSPP (40 o 60 ore nel quinquennio in funzione dei moduli ATECO) possano essere ritenuti idonei e sovrapponibili ai fini dell’aggiornamento di un formatore, oppure se le ore di aggiornamento richieste come formatore-docente debbano sommarsi a quelle che lo stesso soggetto deve frequentare qualora svolga anche l’incarico di RSPP (ROTELLA, 2013, 187).
A simili quesiti si potrebbe essere tentati di rispondere negativamente ove si considerassero le diverse finalità emergenti nelle diverse situazioni. Senonché, tenendo conto che l’aggiornamento dei formatori pare concepito esclusivamente come un aggiornamento di tipo contenutistico e non anche metodologico (vale a dire rivolto ad apprendere nuovi metodi comunicativi e di insegnamento che nel frattempo siano emersi), potrebbe non essere del tutto fuori luogo aprire le porte ad una risposta positiva.
Ciò tuttavia evidenzia uno dei principali limiti del decreto e del suo allegato, vale a dire che la qualificazione prescinde talora da profili metodologici.

Il prerequisito
La disciplina in esame prevede che la qualificazione si ottenga grazie al contemporaneo possesso di un prerequisito e di uno dei 6 criteri elencati. Il prerequisito consiste nel possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Esso non è tuttavia necessario per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. Questi ultimi, peraltro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto, possono svolgere la formazione ai propri dipendenti per un periodo di 24 mesi dal 18 marzo 2014 se risultano in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato (e non anche del prerequisito). L’art. 1, comma 6, del decreto stabilisce inoltre che i formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale. Quest’ultima previsione, in sé non proprio felicissima, deve essere intesa nel senso che può svolgere l’attività di formatore chi, pur non in possesso del prerequisito, sia riuscito a dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (18 marzo 2013, n. 65), restando dunque esclusi coloro che, privi di prerequisito, riescano a dimostrare il possesso di uno dei criteri dopo tale data.

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