Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori prevede all’art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9 dell’art. 37 cita anche gli addetti antincendio e al primo soccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo soccorso debbono rispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo oppure continuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998 e del DM 388/2003?
Il Decreto Interministeriale stabilisce che «Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre 2011». Dunque si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori, preposti e dirigenti) e 223 (datori di lavoro - SPP).

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