Lavori non elettrici in vicinanza (di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette) secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente.
Riferimento legislativo:
Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare l’art. 83;
Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare l’art. 117;
Riferimento normativo:
Norma CEI 11-27, Edizione IV, in particolare il punto 6.4.4
Norma EN 50110-1, Edizione 2013, in particolare il punto 6.4.4
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti
norme tecniche.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente all’art. 83, comma 1:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro - art. 87, co. 2, lett. e
Allegato IX al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Riferimento legislativo:
Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare l’art. 83;
Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare l’art. 117;
Riferimento normativo:
Norma CEI 11-27, Edizione IV, in particolare il punto 6.4.4
Norma EN 50110-1, Edizione 2013, in particolare il punto 6.4.4
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti
norme tecniche.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente all’art. 83, comma 1:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro - art. 87, co. 2, lett. e
Allegato IX al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.


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