In caso di ponteggio auto sollevante è necessario richiedere alla ditta installatrice: Pimus e progetto del ponteggio? A quale normativa risultano soggetti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato, sono stati autorizzati dal Ministero del lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio, invece, che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) e al titolo III del D.lgs. 81/08. Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi. In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

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