PSC e DUVRI

PSC e DUVRI
Nel caso di presenza di PSC (TITOLO IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente; nel caso di affidamento di lavori ad una singola impresa, quest'ultima deve presentare il PSS (che riporta gli stessi contenuti del PSC tranne i costi della sicurezza ed è integrato con gli elementi del POS). Dato che i piani di sicurezza (così come stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 163/06) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, possono considerarsi "adempimento dell'elaborazione del DUVRI".
Sempre nel campo di applicazione del TITOLO IV del D. Lgs. 81/08, nel caso in cui operi una sola impresa o nel caso in cui si realizzino contratti di appalto con lavoratori autonomi è necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente. Ma, nel caso di lavori pubblici, anche nel caso ci sia una sola impresa, dato che è necessaria l'elaborazione del PSS (con gli stessi contenuti del PSC tranne che per i costi della sicurezza), può considerarsi superflua l'elaborazione del DUVRI, fermo restando che è necessario indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

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