Rischio elettrico
Il mantenimento delle condizioni di sicurezza conseguite mediante la corretta realizzazione e l’adeguato utilizzo, deve essere garantito nel tempo tramite un’idonea manutenzione e verifiche periodiche svolte attraverso esami a vista e prove (funzionali e/o strumentali), possibilmente nell’ambito di programmi generali di manutenzione preventiva.
In particolare, per ciò che concerne gli impianti elettrici installati a partire dal 27/03/08, il D.M. 37/08, stabilisce che la conservazione delle caratteristiche di sicurezza sia attuata tenendo conto delle istruzioni d’uso e manutenzione predisposte dall’installatore dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Il principale riferimento tecnico per la manutenzione degli impianti elettrici è la guida CEI 0-10. Si segnala anche la norma CEI 0-15, per la manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT di proprietà degli utenti.
Le verifiche periodiche che interessano gli impianti elettrici sono di due tipi:
• quelle previste dal DPR 462/2001 relative ai soli impianti di terra e agli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (da richiedere all’ASL, all’ARPA o agli Organismi Abilitati, secondo le periodicità indicate nel decreto);
• quelle da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate dall’art. 86 del D.Lgs. 81/08, come controlli “secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente”. Il decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le modalità di esecuzione di queste ultime non è stato ancora emanato; tuttavia tali verifiche sono già obbligatorie.
La parte 6 della norma CEI 64-8 fornisce indicazioni sulle verifiche periodiche da eseguire sugli impianti elettrici in bassa tensione; tale norma può essere integrata dalle indicazioni della guida CEI 64-14, specifica per le verifiche. Per locali ad uso medico, si può far riferimento alle prescrizioni della parte 7 della norma CEI 64-8. Per impianti in luoghi con pericolo di esplosione si possono seguire le indicazioni delle norme del comitato tecnico 31 del CEI.
I verbali delle verifiche effettuate in conformità alle norme tecniche devono essere conservati dai datori di lavoro, così come quelli rilasciati dalle ASL, ARPA o dagli Organismi Abilitati, per le verifiche ex DPR 462/2001.
Per le apparecchiature elettriche in generale, ed in particolare per quelle rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione e in quello della Direttiva Macchine, le verifiche periodiche e la manutenzione devono essere eseguite in base alle prescrizioni dei libretti di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore, che devono essere pertanto disponibili. In casi particolari o in assenza dei sopraccitati libretti (per apparecchi non rientranti nel campo di applicazione delle direttive) sarà necessario effettuare le manutenzioni e le verifiche facendo riferimento alle norme tecniche specifiche applicabili e prestando particolare attenzione alla valutazione di tutte le condizioni che possono determinare incendi di origine elettrica, esplosioni o folgorazioni.
Per gli organi di collegamento mobile, in assenza di segnalazioni specifiche di funzionamenti anomali, la verifica periodica può consistere essenzialmente in un esame a vista per valutarne l’integrità meccanica, il mantenimento delle caratteristiche di protezione contro i contatti diretti e contro la penetrazione di liquidi ed anche per accertarne il corretto impiego.
Per quanto riguarda la protezione dalle scariche atmosferiche, in assenza di parafulmine (perché non richiesto dalla relativa valutazione del rischio), è necessario verificare che non siano mutate le condizioni alla base della valutazione (ampliamento dello stabile, modifica della destinazione d’uso o delle condizioni di esercizio, presenza di pubblico, ecc.); altrimenti è necessario ripetere la valutazione.
In presenza di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, analogamente agli impianti elettrici, il D.M. 37/08 richiede di tener conto delle istruzioni d’uso e manutenzione predisposte dall’installatore dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. I riferimenti tecnici per la manutenzione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono contenuti nella norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e nella guida CEI 81-2.
Anche per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, sono previsti due tipi di verifiche periodiche:
• quelle richieste dal DPR 462/2001;
• quelle da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate dall’art. 86 del D.Lgs 81/08. Si utilizzano la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e la guida CEI 81-2
Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta che le verifiche periodiche relative alla sicurezza elettrica non devono riguardare solamente i singoli impianti, gli apparecchi, gli organi di collegamento, ecc, ma devono tener conto in generale dell’ambiente di impiego e delle condizioni di esercizio degli stessi, considerando con particolare attenzione la classificazione dei locali (ambienti ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, con pericolo di esplosione, ecc.) e le influenze di fattori ambientali quali la presenza di liquidi, i valori di temperatura, di umidità, ecc.. Le condizioni iniziali, considerate compatibili con la sicurezza, in fase di progettazione ed installazione, devono rimanere le stesse o eventualmente migliorare nel tempo; in caso contrario la verifica degli impianti e dei componenti elettrici deve accertare anche la compatibilità degli stessi con le nuove condizioni ambientali e operative.

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