Il microclima nei luoghi di lavoro

microclima
In climatologia il termine microclima si riferisce al clima di una zona geografica locale in cui i parametri atmosferici medi differiscono in modo caratteristico e significativo da quelli delle zone circostanti a causa di peculiarità topografiche, orografiche, geomorfologiche e ambientali. I microclimi locali sono quindi alla base di differenze meteo-atmosferiche che si registrano localmente su un'ampia fetta di territorio.
Il termine può anche riferirsi al complesso delle condizioni climatiche esistenti nella vicinanza del suolo rispetto alla vegetazione più alta. Il concetto rientra dunque nell'ambito della variabilità climatica spaziale.
Quali sono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro e quali sono gli organi competenti ad accertare che tali disposizioni siano rispettate?
A riscontro del quesito proposto, si evidenzia che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito T.U.), contiene, nel Titolo II, una serie di disposizioni volte a stabilire le caratteristiche dei luoghi di lavoro necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A tal scopo, l’articolo 63 del T.U., prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del medesimo T.U. che, al punto 1.9. si occupa proprio del microclima prevedendo che "nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori”.
L’eventuale violazione di tali disposizioni potrà essere segnalata, nell’ambito della struttura aziendale, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tra i cui compiti espressamente rientra quello di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate.
Soggetti deputati al relativo controllo sono gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del T.U. che, giova ricordarlo, sono le ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Direzioni provinciali del lavoro, che possono accedere ai luoghi di lavoro per effettuare verifiche in materia solo nei casi indicati nel comma 2 della citata disposizione normativa.
A tali organi, oltre che alla Procura della Repubblica territorialmente competente, potrà essere inoltrata una segnalazione, quanto più dettagliata e documentata possibile, ai fini dell’eventuale intervento ispettivo.

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