La formazione dei datori di lavoro RSPP

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La formazione dei datori di lavoro RSPP  
L’accordo 25 luglio 2012 ha fornito anche diverse disposizioni inerenti alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 81/2008; in primo luogo, è stata richiamata l’attenzione sul fatto che la formazione regolamentata dall’accordo 21 dicembre 2011 non ha compreso quella relativa ai compiti di gestione delle emergenze che, viceversa, è contenuta in norme particolari come il D.M. 10 marzo 1998 (antincendio) e il D.M. n. 388/2003 (primo soccorso). Pertanto, il datore di lavoroRSPP che intende svolgere nella propria attività anche i compiti di addetto alle emergenze (fenomeno molto diffuso nelle micro imprese) sarà tenuto a frequentare, oltre il corso previsto dall’art. 34, D.Lgs. n. 81/ 2008, anche quelli specifici in materia di antincendio e/o di primo soccorso. Per quanto riguarda, invece, i soggetti formatori (punto 1, accordo StatoRegioni 21 dicembre 2011, rep. 223/CSR) l’accordo 25 luglio 2012 ha precisato anche che gli organismi paritetici, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli enti bilaterali sono tenuti a svolgere l’attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell’intesa 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni che ne ha definito gli standard minimi. Occorre osservare che quest’ultima disposizione ha fatto riferimento, quindi, all’ipotesi del ricorso da parte di questi enti ai cosiddetti soggetti formatori esterni, come del resto è possibile riscontrare anche dal tenore della norma contenuta al punto 1, accordo 21 dicembre 2011.

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