la formazione di lavoratori e preposti

lavoratori e preposti
RSPP aziendale sia abilitato ad effettuare la formazione di lavoratori e preposti
L’Accordo S-R ex art. 37 prevede che il datore di lavoro possa provvedere direttamente all’organizzazione dei corsi, individuando docenti qualificati allo svolgimento del compito formativo loro affidato. Lo svolgimento delle funzioni di RSPP è da considerarsi valevole quale esperienza professionale maturata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e, pertanto, se maturata per un periodo di almeno tre anni, valevole ai fini della docenza ai sensi dell’Accordo richiamato.

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