Il DL mandante è in ogni caso il responsabile per la sicurezza e la tutela
della salute dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al
di fuori dei confini materiali dell’Azienda di appartenenza.
È il
caso, dei
lavori
in appalto
presso committenti
terzi (lavori
di costruzione, di
installazione, di manutenzione, di modifica di impianti, di coibentazione e
isolamento in genere, di noleggio ponteggi, di demolizione e rimozione, di
trasporto di materiali di risulta e di rifiuti pericolosi, ecc.).
È anche il caso di lavoratori che si recano presso terzi, sia per contatti a
livello amministrativo (funzionari
commerciali)
che con
presenza e
partecipazione
a fasi
operative
in reparti di
produzione
(manutentori
specialisti, montatori), di tecnici inviati per una verifica in contraddittorio,
di manutentori per un intervento su una macchina fornita, di tecnici analisti
per rilievi ambientali, ecc. e, infine, di ispettori e verificatori di Enti di
Controllo.
Anche nel caso di lavoratori trasfertisti, gli obblighi di informazione sui
rischi lavorativi presenti nei luoghi di lavoro terzi gravano sul DL mandante;
questi dovrà pertanto attivarsi per ottenere dal DL ospitante tutte le
informazioni necessarie sui rischi dell’ambiente nel quale il personale in
trasferta dovrà prestare la propria opera, per trasferirle al lavoratore
interessato.
In linea di principio il lavoratore ospite potrebbe essere informato anche dai
dipendenti dell’Azienda ospitante all’atto del suo ingresso (quando gli si
illustra, ad esempio, il piano di emergenza); tuttavia, in ogni caso, le
informazioni ottenute in precedenza occorrono al DL mandante in quanto soltanto
la conoscenza preventiva dei rischi gli permette di fornire al lavoratore i DPI
appropriati.
Fra i luoghi ad elevato rischio, per i quali debbono essere acquisite e fornite
informazioni le più dettagliate possibili, figurano i siti industriali, gli
ambienti ospedalieri, ecc. laddove, ad esempio, i tecnici delle case che hanno
fornito attrezzature e apparecchiature possono dover accedere per attività di
manutenzione.
Minori problematiche esistono, evidentemente, nel caso di personale che debba
accedere esclusivamente ad uffici, laddove i rischi esistenti sono dello stesso
ordine di quelli usualmente presenti in ogni ambiente di
vita; in
ogni
caso,
dovrà
comunque
essere
cura
dell’ospitante
fornire al lavoratore
le istruzioni
sul
comportamento da tenere, in particolare in caso di emergenza.
A tal proposito, recentemente, la Corte di Cassazione Penale Sezione IV, con
sentenza n. 42647 del 17 ottobre 2013, ha stabilito che il DL ospitante può
rispondere per un infortunio che dovesse accadere nei luoghi di lavoro della
propria Azienda anche a una persona estranea, se lo stesso è legato a una
violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il DL
di un’Azienda, sostiene la
suprema
Corte, può
rispondere
anche
per un
infortunio
che
dovesse
accadere nel luogo di lavoro ad una persona estranea all’organizzazione.
Perché si configuri un profilo di colpa, ha precisato la stessa Corte, non
occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro ma è sufficiente che l’evento dannoso si sia
verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti
a fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.
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