Manifestazioni fieristiche-Definizioni

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Capo II del DI concerne le disposizioni relative all’attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive,tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. 
Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee,configurandosi un’attività assimilabile a quella cantieristica.
Sono escluse dal campo di applicazione le strutture allestitive aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 m2.
Sono anche escluse le tendostrutture con un’altezza all’estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi.
Se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo I del DI.
2 Particolari esigenze
L’articolo 7 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.
3 Terminologia del settore e definizioni
3.1 - Terminologia del settore
L’articolo 5 del DI riporta le definizioni in uso nel settore fieristico.
3.2 - Cantiere
È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All’interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.
3.3 - Committente
È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale
committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. n. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse airadempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestiva, tendostruttura o opera temporanea di cui all’Allegato IV del DI e le eventuali documentazioni e le certificazioni della struttura allestiva, tendostruttura o opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.
4 Luogo o sito della manifestazione
Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’installazione di strutture allestitive,
tendostrutture o opere temporanee sono:
• all’interno di una struttura organizzata, al chiuso o all’aperto;
• all’interno di un’area organizzata una tantum per il particolare evento.
Al fine della realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee è
necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito di installazione, ed almeno quelle riportate nell’Allegato IV al DI.
Il gestore del sito di installazione dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche e metterla a disposizione del committente.
Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro committente, verificata l’esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, deve anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato V del DI.
5 Misure preventive
L’articolo 8 e 9 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Oltre a quanto già espresso nei punti 3 e 4 precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.
5.1 - Valutazione idoneità delle imprese
Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all’affidamento dei lavori l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori di allestimento. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI detta valutazione può essere svolta, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d’opera, per le imprese affidatane valgono gli obblighi di cui all’articolo 97 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l’utilizzo del modello riportato nell’Allegato II del DI.
5.2 - Contenuti minimi dei piani della sicurezza
L’Allegato VI del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all’Allegato VI trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.
Nel caso in cui le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all’articolo 6, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Tratto dalla Circolare 24 dicembre 2014, n. 35

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