I SOGGETTI RESPONSABILI

I SOGGETTI RESPONSABILI

Il decreto legislativo n. 626/94 ha apportato rilevanti modifiche rispetto all'individuazione dei soggetti destinatari delle norme di prevenzione antinfortunistiche, riconfermando peraltro quali principali destinatari della normativa antinfortunistica, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti

I DATORI DI LAVORO
Quando si esamina un'impresa individuale, è semplice individuare nell'imprenditore il datore di lavoro. Discorso più delicato si deve fare quando l'impresa non è individuale ma si tratta di una società, sia essa di fatto, o di persone, o di capitali. E proprio nell'ambito della società occorre individuare le persone che, con riferimento alla normativa antinfortunistica, debbono essere considerate datori di lavoro. Entra allora in gioco il principio fondamentale dell'impossibilità di ravvisare una responsabilità penale obiettiva e, conseguentemente, della necessità di individuare il soggetto che, per le proprie attribuzioni e le proprie competenze, è l’effettivo destinatario della normativa antinfortunistica. Il D.Lgs. 626/94 individua il datore di lavoro (art. 2 comma 1/b) nel "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, nel soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa."

I DIRIGENTI
La seconda figura di persona autonomamente responsabile e destinataria della normativa antinfortunistica, è quella del dirigente. Anche qui, applicando i principi già enunciati in precedenza, si dovranno accertare in concreto le mansioni che egli svolge. L'individuazione del dirigente non va fatta con riferimento alla qualifica dirigenziale, intesa come rapporto di lavoro con l'impresa, ma con riferimento all'attività che in concreto costui svolge e all'autonomia che costui ha nello svolgimento di tale attività. Il dirigente ha gli stessi obblighi del datore di lavoro e in caso di contrasto con costui nell'adozione delle misure imposte dalla legge, non potrà considerarsi scriminato dal comportamento del datore di lavoro.

I PREPOSTI
Altra figura destinataria naturale della normativa antinfortunistica è quella del preposto. E' necessario individuare chi può essere considerato preposto. In sostanza il preposto è colui che ha una posizione di supremazia rispetto ad altri operai ed ha il compito di controllarne l'attività, cioè un dipendente con un potere generico nei confronti degli altri. Per quanto riguarda i suoi obblighi, va subito detto che egli non è tenuto ad attuare le misure di sicurezza e cioè a rendere le macchine e l'ambiente conformi alle disposizioni antinfortunistiche. Proprio per la sua presenza costante sul posto di lavoro, egli deve controllare l'efficienza dei dispositivi antinfortunistici, adeguare tali misure allo specifico lavoro da compiere, controllare l'uso da parte dei lavoratori dei mezzi di prevenzione e di protezione e la corretta esecuzione dei lavori affidati. Questo compito nelle imprese di una certa dimensione, quando si può provare che il datore di lavoro non può seguire concretamente le lavorazioni, è affidato in via esclusiva, al preposto.

IL LAVORATORE
La maggiore novità del nuovo decreto legislativo è rappresentata dal coinvolgimento attivo del lavoratore nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza aziendali. Così come sancito dall'art. 5 comma 1: "Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro". I lavoratori sono altresì tenuti a contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, agli adempimenti di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa nuova impostazione dovrebbe incidere anche sul regime di responsabilità dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, che non dovrebbero più essere considerati responsabili delle negligenze dei lavoratori dovute ad inosservanza delle disposizioni impartite agli stessi, in quanto il lavoratore è considerato soggetto garante in prima persona della propria ed altrui sicurezza e non più solo come soggetto beneficiario della normativa di prevenzione antinfortunistica.

Il decreto legislativo introduce altresì alcune figure ed alcuni istituti del tutto nuovi nel sistema della sicurezza del lavoro

IL MEDICO COMPETENTE
Si tratta di una figura già introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 277/91. Il decreto legislativo 626/94 gli attribuisce, almeno ai sensi degli artt. 16 e 17, la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica sui singoli lavoratori. Tra i suoi compiti spicca la collaborazione all'informazione e alla formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'attività da essi svolta. Il medico competente può essere sia un dipendente del datore di lavoro sia dipendente di un ente pubblico o privato convenzionato con l'imprenditore.

IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
E' un rappresentante dei lavoratori designato dagli stessi nell'ambito delle rappresentanze sindacali o eletto tra i lavoratori. Gli sono attribuiti alcuni poteri di controllo estremamente penetranti: accesso ai luoghi di lavoro, collaborazione alla valutazione del rischio, consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sulla formazione dei lavoratori.

I COMMERCIANTI E GLI INSTALLATORI
Il decreto legislativo 626 stabilisce alcune contravvenzioni specifiche anche a carico di commercianti e installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici. Per quanto riguarda gli installatori essi sono considerati penalmente responsabili nel caso in cui, per la propria competenza, non si attengono alle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai produttori dei macchinari. Sono previste sanzioni anche per i progettisti e i produttori.

GLI APPALTATORI
Numerose novità sono state introdotte dal decreto legislativo 626/94 in tema di appalto o contratto d'opera. Sul datore di lavoro che affida i lavori da eseguirsi all’interno della propria azienda, ad aziende o lavoratori autonomi esterni, a gravano infatti obblighi sia di cooperazione con le imprese appaltatrici per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro che di coordinamento degli interventi con obbligo di informazione reciproca, al fine di eliminare i rischi dovuti alla interferenza tra i lavori delle diverse imprese.

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