INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI:

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI:

LA TUTELA ASSICURATIVA


GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Gli elementi oggettivi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione (ferita, frattura, ecc.);

  • la causa violenta (caduta, martellata, ecc.);

  • il nesso causale tra il lavoro e l'evento (l'occasione di lavoro).

Il requisito della causa violenta distingue l'infortunio dalla malattia professionale per la quale la lesione è originata da fattori che agiscono lentamente e per gradi sull'organismo del lavoratore. E' il caso delle ipoacusie dovute all'esposizione a rumore, delle dermatiti dovute al contatto con particolari prodotti, delle malattie dell'apparato respiratorio (silicosi) dovute all'inalazione di polveri.

TUTELA ASSICURATIVA
L'assicurazione obbligatoria che fa riferimento all'I.N.A.I.L., Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche ed è a totale carico del datore di lavoro.

La tutela assicurativa comprende tutti i casi da cui sia derivata la morte del lavoratore (rendita ai superstiti), un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (rendita di invalidità), ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

L'assicurazione I.N.A.I.L. riconosce le malattie professionali indicate nella tabella aggiornata con D.P.R. 13.4.1994 n. 336. Potranno essere riconosciute come malattie professionali anche quelle non contemplate dalla tabella di riferimento, ma, in questo caso, l'onere di dimostrare di aver contratto tale malattia in occasione di lavoro, rimane a carico del lavoratore.

IL CANTIERE MOBILE E TEMPORANEO
In secondo luogo va considerato che l'edilizia ha per sua natura cantieri temporanei e mobili, spesso con caratteri di stagionalità, lavoro irregolare, scarsa preparazione professionale degli addetti.

Da sottolineare anche il fatto che ogni opera edile è di per se un prototipo, quasi unico e irripetibile, per il quale vanno ricercate soluzioni preventive sempre nuove.

Un altro aspetto da segnalare è la frequente contemporanea presenza di più imprese nello stesso cantiere che impone una difficile opera di coordinamento tra l'attività dei diversi soggetti. Ultimo aspetto da considerare, e forse il più importante, riguarda la natura stessa del lavoro edile, che comporta indubbiamente un rischio elevato e diffuso di infortunio e, in alcune situazioni, di malattia professionale.

CASI DI INDENNIZZO
Il lavoratore ha diritto al risarcimento economico e alle prestazioni di carattere sanitario indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia o meno in regola con l'assicurazione obbligatoria. Il risarcimento ha luogo anche nel caso in cui l'evento si sia verificato per colpa dello stesso lavoratore

L’INFORTUNIO IN "ITINERE"
Un caso particolare è rappresentato dall'infortunio "in itinere", nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa, ecc. L'infortunio in itinere non è regolamentato per legge e pertanto si deve fare riferimento alla giurisprudenza che lo potrà riconoscere solo in particolari casi: mezzo pubblico o mezzo autorizzato o prescritto dall'azienda, tipo di percorso, ecc. In ogni caso non è l'orario l'elemento determinante per il suo riconoscimento ma, ancora una volta, l'occasione di lavoro.

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