626Web è un’applicazione WEB che insieme al software 626LavoroSystem, permette all’utente di effettuare una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
L’utente che utilizzerà 626WEB potrà identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, collegare le macchine/attrezzature/sostanze/impianti con la possibilità di allegare la scheda tecnica fornita dal fabbricante/fornitore. Tutti i dati così inseriti saranno trasformati in file XML che aperto con il software 626LavoroSystem permetterà la stampa del DVR e del Programma di Miglioramento.
In base alla valutazione dei rischi sarà possibile definire poi le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
- gravità dei danni
- probabilità di accadimento
- numero di lavoratori esposti
- complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare.
- facilità di distribuzione e aggiornamento: la pubblicazione sul server dell’applicativo coincide automaticamente con la sua distribuzione e gli aggiornamenti sono resi disponibili a tutti gli utenti
- accesso multipiattaforma, in quanto l’accesso a 626WEB è indipendente dall’hardware e dal sistema operativo utilizzato dagli utenti
- riduzione del costo di gestione, l’uso di internet riduce notevolmente i costi di connettività e di gestione dei client
- scalabilità, 626WEB può facilmente essere personalizzabile in base alle esigenze dell’utente senza particolari problemi
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* la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'';
* l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
* l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
* un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
* la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.
MISURE GENERALI DI TUTELA
Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:
* la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
* il rispetto dei principi ergonomici;
* la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
* la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
* la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
* la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.
A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.
Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.
Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.
A tal fine essi debbono:
* dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
* consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
* informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
* affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
* vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
* aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.
Essi devono curare, altresì:
* l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (D.lgs. n. 626/94, artt. 12 e seguenti);
* l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti);
* l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (artt. 40 e seguenti);
* la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (artt. 16, 17);
* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (artt. 47 e seguenti);
* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (artt. 50 e seguenti);
* l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti te delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:
* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo;
* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
I lavoratori hanno il diritto:
* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
* di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
* di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
* di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Servizio di prevenzione e protezione (che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda) svolge i seguenti principali compiti:
* individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
* coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
* programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
* è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.
Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:
* la proposizione di misure preventive;
* l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
* l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
* l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
* l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.
Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:
* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;
Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.
L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva,. gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.
Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:
1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).
In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.
Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:
* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;
* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:
* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;
* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.
ORGANISMI PARITETICI
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
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Il datore di lavoro è vincolato nei confronti del lavoratore al c.d. obbligo di sicurezza, sancito dall’art. 2087 cod. civ. (“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto a questa disposizione natura di norma di chiusura del sistema di sicurezza: essa impone al datore di lavoro il dovere di adottare comunque, anche dove manchi una specifica misura preventiva, le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass. 30 luglio 2003, n. 11704).
Per l’attuazione di tale principio il legislatore ha predisposto un complesso apparato normativo diretto alla prevenzione degli infortuni ed all’igiene del lavoro armonizzato con la normativa comunitaria D.Lgs. n. 626/1994.
Tale provvedimento introduce un sistema di gestione permanente della prevenzione e della sicurezza in azienda, diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:
- la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione i cui compiti possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.
Il D.Lgs. n. 626/1994 prevede la presenza all’interno delle aziende di:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione (per le piccole e medie imprese può provvedere il datore di lavoro che abbia seguito un corso di formazione);
- un medico qualificato per la sorveglianza sanitaria;
- un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso del 2005 è attesa l’approvazione, del decreto legislativo che reca il nuovo testo unico per la sicurezza e la salute sul lavoro, in attuazione dell’art. 3, L. n. 229/2003. Il nuovo provvedimento recepirà, tra l’altro, nel nostro ordinamento il contenuto di tre direttive comunitarie (in materia di esposizione all’amianto e di rischi da agenti fisici: rumore e vibrazioni).