Da quando il D.Lgs. 81/08 è pienamente in vigore?
Il DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 (Supplemento Ordinario n. 101) ed è entrato in vigore il 15/5/2008. Alcuni obblighi però non sono ancora entrati in vigore per espressa previsione dell’art. 306 del Decreto.
In particolare: le disposizioni in tema di valutazione dei rischi (definite dagli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché dalle altre disposizioni previste nei titoli specifici, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009 (in questo senso ha operato la Legge 2/8/2008 n. 129 che ha modificato l’ art.306 del DLgs 81/2008). Va comunque precisato che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e in particolare l’art. 4 del D.L.vo 626/94. Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione e all’identificazione delle misure preventive e protettive (comprese la informazione/formazione e la sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio.
In pratica, e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto, si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica e alle buone prassi di cui all’art.181.
Il Consiglio dei Ministri,varando il decreto legge cosiddetto “mille proroghe”, avrebbe approvato parzialmente alcune delle proroghe poste all’ordine del giorno e riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Va sottolineato che fino a quando il decreto legge non sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si potranno conoscere con precisione i contenuti e le modalità delle suddette proroghe.
Al momento risulta che:
- l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi entra in vigore dal 1° gennaio 2009 ma verrebbero differiti al 30 giugno 2009 i nuovi adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e l’apposizione della “data certa”
- verrebbero differiti al 16 maggio 2009 i seguenti adempimenti:a) comunicazione all’INAIL degli infortuni superiori ad 1 giornob) divieto delle visite mediche preassuntive
- dovrebbe infine essere confermato l’obbligo di realizzare il “DUVRI” entro il 1° gennaio 2009 anche per gli appalti già in essere prima del 25 agosto 2007.
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