INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO IL D.LGS. N.626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:
* la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'';
* l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
* l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
* un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
* la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.
MISURE GENERALI DI TUTELA
Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:
* la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
* il rispetto dei principi ergonomici;
* la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
* la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
* la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
* la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.
A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.
Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.
Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.
A tal fine essi debbono:
* dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
* consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
* informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
* affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
* vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
* aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.
Essi devono curare, altresì:
* l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (D.lgs. n. 626/94, artt. 12 e seguenti);
* l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti);
* l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (artt. 40 e seguenti);
* la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (artt. 16, 17);
* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (artt. 47 e seguenti);
* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (artt. 50 e seguenti);
* l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti te delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:
* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo;
* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
I lavoratori hanno il diritto:
* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
* di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
* di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
* di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Servizio di prevenzione e protezione (che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda) svolge i seguenti principali compiti:
* individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
* coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
* programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
* è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.
Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:
* la proposizione di misure preventive;
* l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
* l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
* l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
* l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.
Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:
* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;
Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.
L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva,. gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.
Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:
1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).
In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.
Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:
* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;
* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:
* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;
* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.
ORGANISMI PARITETICI
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda.
In particolare deve:
organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti (Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;
* designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento ;
* informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni;
* programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.
Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività: l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.
Quanto all' esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l’area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente; l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.
Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.
NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza.
In particolare essi hanno l'obbligo di:
1. segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);
2. astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato).
In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuati interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.
I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza:
1. allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;
2. asportare possibilmente i propri effetti personali;
3. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
4. seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica ;
5. defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;
6. non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:
* la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'';
* l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
* l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
* un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
* la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.
MISURE GENERALI DI TUTELA
Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:
* la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
* il rispetto dei principi ergonomici;
* la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
* la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
* la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
* la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.
A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.
Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.
Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.
A tal fine essi debbono:
* dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
* consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
* informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
* affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
* vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
* aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.
Essi devono curare, altresì:
* l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (D.lgs. n. 626/94, artt. 12 e seguenti);
* l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti);
* l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (artt. 40 e seguenti);
* la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (artt. 16, 17);
* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (artt. 47 e seguenti);
* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (artt. 50 e seguenti);
* l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti te delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:
* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo;
* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
I lavoratori hanno il diritto:
* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
* di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
* di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
* di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Servizio di prevenzione e protezione (che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda) svolge i seguenti principali compiti:
* individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
* coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
* programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
* è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.
Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:
* la proposizione di misure preventive;
* l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
* l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
* l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
* l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.
Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:
* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;
Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.
L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva,. gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.
Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:
1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).
In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.
Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:
* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;
* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:
* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;
* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.
ORGANISMI PARITETICI
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda.
In particolare deve:
organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti (Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;
* designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento ;
* informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni;
* programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.
Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività: l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.
Quanto all' esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l’area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente; l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.
Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.
NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza.
In particolare essi hanno l'obbligo di:
1. segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);
2. astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato).
In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuati interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.
I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza:
1. allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;
2. asportare possibilmente i propri effetti personali;
3. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
4. seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica ;
5. defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;
6. non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.
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