Le novità introdotte dal Testo Unico negli Appalti

Le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 negli appalti si evincono dall'art.26.

La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori.
A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art. 26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti.

L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto:

comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.
comma 2 I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
comma 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
comma 5Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.

comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.
comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”);
comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

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