GLI ORGANISMI PARITETICI

Sono definiti (art. 2 C.1 ee) “sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

Alcune funzioni accessorie sono state inserite in punti dell’articolato che trattano soprattutto di altro, prevedendone un operato:

  • nell’ambito del sistema informativo nazionale (art. 8 C.2), quali concorrenti, assieme agli istituti a carattere scientifico, allo sviluppo di tale sistema (ivi compresi quelli che si occupano di salute delle donne, altro riferimento interessante ma un po’ oscuro).
  • nel contesto degli organismi (art. 10) che possono svolgere informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di SSL (Salute e Sicurezza nel Lavoro) , in particolare nei confronti delle imprese artigiane, agricole e delle PMI (è un allargamento anche agli OP di quanto già previsto dal 626 per numerosi enti pubblici nonché per i patronati, avvenuto in un contesto di specificazioni utilmente apportate alla precedente articolazione rispetto al ruolo delle ASL).
  • nella definizione del sistema di qualificazione delle imprese (art. 27), come soggetti che possono produrre indicazioni a tale riguardo.

Le funzioni principali sono invece declinate nell’art. 51 ad essi interamente dedicato.

Sono state al riguardo lasciate aperte varie porte, prevedendone un ruolo piuttosto sfumato (o fumoso…), evitando così paventati rischi di sovrapposizioni di funzioni con gli organismi ispettivi, ma non apportandovi neppure effettive innovazioni di ruolo e funzioni. Produrle avrebbe significato disporre di una chiara e condivisa loro visione, che si è rivelata difficile da prodursi in un quadro di esperienze e aspettative diverse fra settori e relative parti sociali, non tutte sufficientemente mature (vedremo più sotto che le esperienze saranno rese oggetto di monitoraggio da parte istituzionale). Conseguentemente non sono stati privilegiati finanziamenti a sostegno effettivo di tutti gli OP (considerando, presumibilmente, prioritario invece privilegiare quelli inesistenti o solo centralizzati o esistenti solo sulla carta .

Le innovazioni comunque apportate riguardano:


-la “possibilità” di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare la SSL


-la “possibilità”, purché dispongano di specifiche competenze tecniche in materia di SSL, di effettuare anche sopralluoghi nei luoghi di lavoro del territorio e comparto produttivo di competenza finalizzati a quanto sopra.

Si introducono inoltre alcuni loro obblighi:

-trasmettere al Comitato nazionale istituzionale (di cui all’art. 5), una relazione annuale sull’attività svolta. -comunicare alle aziende che opteranno per l’RLST, nonché agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i loro nominativi

E’ questa una parte tutta da ricontrattare e su cui sviluppare accordi. Non ne vengono definiti i livelli. L’incertezza dei finanziamenti non può essere scusa per non riqualificarne ruolo e contenuti (oltre ad informazione e formazione, ad es. qualificazione imprese, sviluppo di buone prassi nelle stesse, elaborazioni congiunte su tutti i temi di rilievo, ricerca soluzioni e proposte alle imprese per soluzioni organizzative e tecniche).

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