Il DL 97/2008 , all' esame del Senato , richiamando il D. Lgs 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro , ha previsto una serie di differimenti e proroghe .
Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Slittano al 1° Gennaio 2009 :
- Le sanzioni sulle mancate comunicazioni degli infortuni e le visite mediche
- La redazione del piano di valutazione rischi
- Le misure antincendio per le strutture alberghiere e ricettive di maggiori dimensioni
- Il divieto degli arbitrati in materia di contratti pubblici.
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