Sicurezza lavoro: ricordiamo le ultime modifiche nel 2008 apportate alle norme dopo la approvazione del Testo Unico


1) - D.L. n. 97 del 3/6/2008 - "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini". (G.U. n. 128 del 3/6/2008)Convertito in Legge n. 129 del 2 agosto 2008 (G. U. n. 180 del 2 agosto 2008)
a) Prorogato al 1° Gennaio 2009 l’obbligo di comunicare all'INAIL/IPSEMA i dati relativi agli infortunib) Prorogato al 1° Gennaio 2009 il divieto della visita preassuntiva
La norma: Art. 4 comma 2: "Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".
c) Rinviata al 1° Gennaio 2009 la nuova stesura del documento di valutazione dei rischi ( DVR )La norma: Art. 4 comma 2bis. “All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».”
Nota : All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono state sostituite dall'espressione "a decorrere dal 1º gennaio 2009".
Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati: Art. 4. “


1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.


2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:


a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.” Art. 89. “Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 […]”.


A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all’interno del testo unico.
A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: “Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).


Fino al 1° gennaio 2009 restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.


2) - D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (Supplemento Ordinario n. 152 della G.U. n. 147 del 25/6/2008)Convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008 ((GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196)a) abrogata la sanzione amministrativa [da 2.500 a 10.000 euro] per il datore di lavoro/dirigente che non si curino di fornire i lavoratori in attivita' in regime di appalto e di subappalto di un tesserino di riconoscimentoLa norma: Art 39 comma 12 - Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresseb) abolita la sospensione del cantiere per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e la conseguente richiesta di revoca della stessaLa norma: Art. 41 comma 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio". comma 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».D.L. 23 maggio 2008, n. 92 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”(Convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 Luglio 2008 )a)modifica gli articoli 589 e 590 c.p. - introdotte nuove aggravanti in caso di lesioni colpose, aumentano le pene previste per le aggravanti (anche di in osservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposoLa norma: C.P. 589. Omicidio colposo


Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.


Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:


1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].La norma: C.P 590. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.


Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni;Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondocapoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro orelative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.


La norma: Art. 590-bis Computo delle circostanze introdotto dalla Legge 125/08Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, leconcorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
Rischi Fisici - Linee guida sui Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico".Sono le "prime indicazioni applicative" approvate dal Coordinamento delle Regioni d'intesa con l'ISPESL.Sostitiuscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.


Il D.V.R., non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.


Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa". la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).
A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.
D.V.R.
fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure. fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7. Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.
Autocertificazione
L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012. L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.
Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.

Commenti