il DVR, per il TUS 81/2008, deve essere redatto o meno per una società con tre lavoratori ?
Trattandosi di una società con meno di 10 lavoratori, non c’è obbligo del DVR ( documento di valutazione dei rischi) ma, la società deve comunque fare una autocertificazione della valutazione dei rischi.L’art. 29 del Testo Unico, infatti, consente, per i datori di lavoro che non occupano più di 10 lavoratori di predisporre l’autocertificazione della valutazione dei rischi. Di seguito il testo dell’articolo 29 comma 5 del D.Lgs.81/08: “5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).” Dovendo, quindi, autocertificare la valutazione dei rischi, può risultare comunque utile la redazione di un Documento che riporta la valutazione dei rischi (anche se la redazione del DVR non è obbligatoria) che mostra appunto che la valutazione dei rischi è stata fatta.
Commenti
E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi; deve avere data certa e contenere:
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* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
* l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
* il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
* l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
* l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
* l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.)
Infatti, il d. lgs. 81/08 ha previsto il superamento del sistema di autocertificazione: le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare integralmente la valutazione dei rischi, ma saranno aiutate dalla possibilità di avvalersi di procedure standardizzate.
Le nuove procedure saranno diverse a seconda dell’attività svolta e saranno elaborate dalla Commissione consultiva sulla base dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e poi recepite in decreto interministeriale. Il sistema peraltro richiederà tempo per la sua messa a regime, essendo anzitutto necessario il lavoro tecnico della Commissione. Per tale ragione è previsto un regime transitorio, peraltro con tappe ben cadenzate: entro il 31 dicembre 2010 dovranno essere stabilite le procedure da parte della Commissione, ed entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2012, queste dovranno essere utilizzate dalle imprese. A tale scadenza dunque non sarà più ammessa l’autocertificazione.
Una novità è la possibilità di usufruire del nuovo sistema standardizzato da parte delle imprese fino a 50 addetti.
In ogni caso restano escluse dal sistema standardizzato tutte le imprese, anche con meno di 10 addetti, che svolgono attività particolarmente pericolose:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
La valutazione dei rischi e il conseguente Documento di valutazione, vanno rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
È sempre il datore di lavoro che se ne deve occupare in collaborazione con il medico competente con il RSPP e previa consultazione del RLS
Della rielaborazione del DVR il D.Lgs. 81/08 ne parla all’articolo 29 comma 3: Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi…3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Non deve fare la valutazione dei rischi e, quindi nemmeno l'autocertificazione, chi lavora esclusivamente da solo, per conto suo senza alcun aiuto, nè di stagisti, tirocinanti, familiari, nè volontari.
Tuttavia, nel caso lavori presso un altro datore di lavoro è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dall'art.26 del Testo Unico.